Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Valutazione anti-abuso del cumulo delle agevolazioni: superato l’esame del fisco

L’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF, anche nel caso in cui sullo stesso immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico.

Ebbene, la coesistenza di tali detrazioni, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito.

Per le ragioni esposte nel corso dell’interpello, l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 769 del 10 novembre 2021, ritiene che l’operazione in esame non costituisca un’operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Nel caso in esame, l’istante ha richiesto il parere del fisco in relazione al comparto delle imposte dirette, con particolare riferimento alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, di cui all’art. 16 bis, comma 3, del TUIR, e alla detrazione per gli interventi di efficientamento energetico, di cui all’art. 1, commi 344- 349, della legge 27/12/2006, n. 296 A tal fine, l’Agenzia delle entrate osserva quanto segue.

La fattispecie oggetto dell’esame antiabuso consiste nella seguente operazione In una prima fase l’istante realizzerà di interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3 lettera d) del DPR 380 del 2001 e lavori inerenti il risparmio energetico su degli immobili di proprietà dello stesso istante, classificati come beni merce.

Una volta completati tali interventi l’istante intende fruire per sé stesso della detrazione sulle spese inerenti i lavori di efficientamento energetico e allo stesso tempo l’interpellante intende vendere i predetti immobili proponendo agli acquirenti la possibilità di fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR. Il comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione «nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 percento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro» (attualmente si applica l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36 per cento al 50 per cento e l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 ad euro 96.000).

A prescindere dal valore degli interventi eseguiti, quindi, il beneficiario deve calcolare la detrazione sulla base di un importo forfettario rappresentato dal 25 percento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, come risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Tale detrazione, quindi, è calcolata sul prezzo di vendita dell’immobile.

Tale prezzo oltre che dal costo di costruzione è influenzato anche e soprattutto da altri valori (luogo di ubicazione, andamento del mercato, misura e tipologia dell’immobile ecc.). L’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 disciplina la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Tale agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006 che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione della detrazione.

La detrazione ex articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013, viene, pertanto, calcolata su componenti diversi dal prezzo globale.

Essa è parametrata al costo sostenuto (per interventi di risparmio energetico) determinato analiticamente sulla base dei materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati. Con riferimento al caso di specie, si rammenta, inoltre, che con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica (c.d. eco-bonus), spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Nello stesso documento di prassi, l’amministrazione finanziaria ha precisato che analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “sisma bonus”).

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire (in presenza di tutti i presupposti), della detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico di cui all’ articolo 14 del D.L. 63/2013 (cfr. risposta n. 437 del 2021).

Sulla base delle dichiarazioni effettuate nell’istanza di interpello, l’Agenzia ritiene che la combinazione delle summenzionate detrazioni, non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, poiché (in presenza di tutti i presupposti), la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR è compatibile con la fruizione, per l’impresa che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione, di quella prevista, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico di cui all’ articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

(Agenzia delle entrate: Risposta n. 769 del 10 novembre 2021)

< Torna alla homepage