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Trasferibilità del credito da imposta sulle assicurazioni

Trasformazione societaria post Brexit: il credito Ipt della branch italiana vive.

Lo stesso va recuperato da chi ha incassato i premi e pagato l’imposta.

Il suo trasferimento, alla compagine risultante dalla riorganizzazione, rimane connesso all’attività assicurativa

Il credito maturato, in relazione al versamento dell’acconto 2021 dell’imposta sui premi (Ipt), dalla filiale italiana di una compagnia assicurativa maltese, controllata da una società inglese, può essere scomputato dai pagamenti dovuti per il 2021, anche se la riorganizzazione societaria, conseguente alla Brexit, non ha previsto il trasferimento alla branch nostrana delle polizze in essere.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 786 del 24 novembre 2021.

L’istante, una compagnia assicurativa con sede legale a Malta, interamente controllata da una società inglese, opera anche in Italia, tramite una sede secondaria.

Questa, fino al Brexit day (31 dicembre 2020) ha operato nel Paese tramite la compagine inglese in regime di “libertà di stabilimento” (articolo 24, Dlgs n. 209/2005).

Nel 2020, i premi incassati dalla branch italiana sono stati regolarmente assoggettati a imposta sui premi e la stessa ha effettuato il pagamento dell’acconto Ipt dovuto per il 2021.

A decorrere dallo stesso anno, però, in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea, per proseguire il business nell’ambito del passaporto europeo, il gruppo ha avviato un processo di riorganizzazione societaria finalizzato a consentire agli operatori assicurativi residenti in uno Stato membro Ue di esercitare la propria attività in libertà di stabilimento o libera prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri e/o dello Spazio economico europeo.

Nell’ambito di tale riorganizzazione, la società inglese ha trasferito il complesso dei contratti – eccetto le polizze assicurative in essere – delle persone e delle attrezzature alla nuova filiale italiana e costituito la società istante, che la controlla.

Venendo al dunque, quest’ultima intende conoscere il parere in merito al trasferimento del credito derivante dal versamento in acconto dell’imposta sulle assicurazioni e, in particolare, chiede se lo stesso possa essere incluso nel ramo di azienda italiano alla medesima assegnato, anche se le relative polizze non sono state trasferite.

In sostanza, vuole sapere se può includere il credito in argomento nella propria denuncia annuale e scomputarlo dai versamenti dell’imposta dovuti per il 2021 (articolo 9, comma 1-bis, legge n. 1216/1961).

A parere dell’Agenzia, il credito Ipt, derivante dal versamento dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021, può essere incluso nel ramo di azienda (il business italiano) assegnato all’istante. Infatti, lo stesso non è trasferito con atto autonomo e separato dal trasloco del business aziendale composto da attività e passività correnti, produzione, personale dipendente e crediti (tra cui quello Ipt) e debiti complessivi Tale assegnazione rimane, pertanto, connessa all’attività assicurativa.

Quindi, nulla osta allo scomputo del credito in questione, nel presupposto che il versamento dell’imposta sia, comunque, effettuato dal soggetto tenuto all’incasso dei premi assicurativi al quale, pertanto, deve essere imputato il credito generato dal versamento dell’acconto.

Infine, per il perfezionamento del trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti notifichino un’apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 febbraio 2013), nella quale devono essere indicati i crediti trasferiti, gli estremi dei versamenti effettuati, i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società istante.

* Il 60% dell’intervento “complessivo” per accedere alla detrazione 110%

Ai fini del Superbonus, il requisito dell’ultimazione del 60% dei lavori alla data del 30 giugno 2022 deve essere calcolato tenendo conto dell’intero intervento e non soltanto dei lavori strutturali antisismici realizzati per quella data.

Inoltre, nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 791 del 24 novembre 2021, torna sul Superbonus e fornisce chiarimenti in merito alla percentuale dei lavori da effettuare entro il 30 giugno 2022, il limite di detrazione della spesa in presenza di più unità abitative e alla nuova certificazione Cila.

Il caso riguarda la ristrutturazione edilizia di un fabbricato, di cui l’istante è comproprietario, formato da tre appartamenti di categoria A/4 e un deposito pertinenziale di categoria C/2. A fine lavori, dall’immobile si ricaveranno cinque appartamenti e tre box auto.

Il contribuente precisa che tutte le opere saranno realizzate e autorizzate secondo normativa. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dell’opera, il completamento degli interventi di finizione e impiantistiche avverrà nei termini di validità del permesso di costruire e cioè tre anni, mentre i lavori strutturali saranno effettuati per il loro 60% entro giugno 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2022.

Per risolvere il primo quesito riguardante la percentuale dei lavori da ultimare entro il 30 giugno 2022, occorre fare riferimento al comma 8-bis dell’articolo 119, dal quale si ricava che le persone fisiche possono, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, usufruire del Superbonus per i lavori agevolabili realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, appartenenti a un unico proprietario o in comproprietà, anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che, al 30 giugno dello stesso anno, sono stati effettuati almeno il 60% dell’intervento complessivo.

In sostanza, tornando al quesito dell’istante, il calcolo della percentuale dei lavori conclusi alla data del 30 giugno 2022 non può basarsi soltanto sui lavori antisismici, ma deve essere commisurato all’intervento “complessivo”.

La maxi detrazione, quindi, può essere applicata soltanto se per tale data è stato portato a termine il 60% del nuovo fabbricato.

Per quanto riguarda il secondo quesito, l’Agenzia riprende quanto già affermato con la circolare n. 30/2020, e cioè che anche ai fini del Superbonus, in caso di accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un unico fabbricato, per la determinazione della soglia agevolabile devono essere considerate le unità censite in Catasto all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Di conseguenza, nella vicenda in esame, il calcolo deve essere effettuato sulle quattro unità immobiliari originarie.

La detrazione, quindi, è pari a 96mila euro moltiplicato per 4 ossia a un totale di 384mila euro. Per le modalità di presentazione della Cila e della richiesta del permesso di costruire, oggetto del terzo quesito, l’Agenzia richiama quanto chiarito dalla circolare n. 9/2016.

* Altri interpelli dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2021 Risposta n. 790

Cedolare secca sugli affitti: valida per la casa del portiere

Nel contratto in cui il conduttore è il condominio, il locatore può optare per il regime agevolativo presentando il modello Rli entro trenta giorni dalla data del subentro.

In relazione a un contratto di affitto della casa destinata al portiere, stipulato con un condominio, il locatore persona fisica, nel presupposto che non eserciti attività di impresa, o di arti e professioni, può optare per il regime della cedolare secca, mediante presentazione del modello Rli entro l’ordinario termine di trenta giorni dalla data del subentro al contratto di locazione in essere.

Questo, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta n. 790 del 24 novembre 2021.

Risposta all’interpello n. 789: Controesodati – Durata iscrizione all’AIRE Articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34. Controesodati, Aire e impatriati: via libera allo sconto fiscale L’esercizio dell’opzione è precluso solo a coloro che non sono stati iscritti all’Aire oppure ai cittadini extra-comunitari.

Con la risposta n. 789 del 24 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che chi possiede i requisiti previsti dal decreto “Crescita” – ossia avere almeno un figlio minorenne o a carico o essere diventato proprietario di un immobile residenziale dopo il trasferimento in Italia, nei 12 mesi precedenti o nei 18 mesi successivi l’opzione – se è stato iscritto all’Aire, può beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta.

Risposta all’interpello n. 788 Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private – obblighi di monitoraggio Risposta all’interpello n. 787 Casse di previdenza obbligatoria: ripresa a tassazione (c.d. recapture) per decadenza dal regime di esenzione per gli “investimenti qualificati” di cui all’articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – partecipazioni qualificate.

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