Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Superbonus 110% per prestazioni antisismiche;

Il Superbonus fiscale del 110% per interventi di miglioramento delle prestazioni antisismiche degli edifici, è limitato ai soli immobili residenziali o può riguardare anche immobili produttivi?

Il Superbonus fiscale del 110% per interventi di miglioramento delle prestazioni antisismiche degli edifici, è limitato ai soli immobili residenziali o può riguardare anche immobili produttivi?

Risposta

Il cosiddetto “Sismabonus”, disciplinato dall’articolo 16 del Decreto-Legge del 4 giugno 2013 n. 63 – titolato “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2013, successivamente convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013, rappresenta un’agevolazione che può essere fruita sia per gli immobili residenziali che per gli immobili produttivi, così come è stato chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle proprie guide fiscali.

Il cosiddetto “Superbonus”, disciplinato dall’articolo 119 del Decreto-Legge n. 34/2020, titolato

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – supplemento ordinario convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/202,0 prevede per alcuni soggetti e per alcuni interventi, compreso il citato “Sismabonus”, che la detrazione sia innalzata in misura pari al 110% delle spese sostenute.

Né la norma dettata dal Decreto-Legge n. 63/2013 né la norma più specifica dettata dal Decreto-Legge n. 34/2020, escludono i fabbricati produttivi da quelli che possono fruire del “Sismabonus” nella misura maggiorata prevista dal “Superbonus”.

Tuttavia, la Circolare del 8 agosto 2020 n. 24, emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali e titolata “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77- Primi chiarimenti”, è intervenuta restringendo il perimetro oggettivo di applicazione della norma ai soli fabbricati a destinazione abitativa.

Anche se i documenti di prassi dell’Agenzia non hanno dignità di legge, il parere contrario dell’Amministrazione finanziaria rende assai difficoltoso, se non impossibile, accedere all’agevolazione in parola.

Rimane salva la possibilità di fruire del “sismabonus ordinario” in misura compresa tra il 70 e l’85 per cento, a seconda della natura del fabbricato e delle classi di rischio sismico migliorate.

< Torna alla homepage