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Sesta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato

Il 18 novembre 2021 la Commissione europea ha pubblicato la sesta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di COVID-19.

Il Quadro è stato adottato il 19 marzo 2020 e, successivamente, era già stato modificato il 3 aprile, l’8 maggio, il 29 giugno, il 13 ottobre 2020 e il 28 gennaio 2021.
La comunicazione della Commissione che reca la sesta modifica proroga le misure del Quadro, adegua alcuni massimali di aiuto, apporta alcuni chiarimenti e introduce due nuove misure temporanee, contenute rispettivamente nella sezione 3.13 e 3.14.
La validità del Quadro temporaneo è prorogata fino al 30 giugno 2022, in modo da offrire agli Stati membri la possibilità di un’eliminazione graduale, progressiva e coordinata delle misure legate alla crisi, consentendo alle imprese che ancora risentono degli effetti della stessa di non essere private all’improvviso del sostegno necessario.
La comunicazione aumenta i massimali di aiuto per le misure previste nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro.

In particolare, dopo la pubblicazione della sesta modifica il limite per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1) viene aumentato da 1,8 a 2,3 milioni di euro.

Per le
imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è stato portato a 345.000 euro e per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a 290.000 euro.
È stato inoltre aumentato da 10 a 12 milioni di euro per impresa l’importo massimo degli aiuti di cui alla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, cioè degli aiuti che possono contribuire alla copertura dei costi fissi non coperti dalle entrate per le imprese particolarmente colpite dalla crisi conseguente alla pandemia, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022) rispetto allo stesso periodo del 2019.
Si ricorda che, ai sensi del diritto europeo, per impresa deve intendersi “impresa unica” come definita nel regolamento de minimis n. 1407/2013.
La comunicazione proroga inoltre dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili concessi sulla base del Quadro (come gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti) in altre forme di aiuto, incluse le sovvenzioni dirette, rispettando le condizioni stabilite nella sezione 3.1.
Le nuove misure volte a sostenere la ripresa economica, introdotte nelle sezioni 3.13 e 3.14, con un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello delle altre disposizioni del Quadro, sono le seguenti:
➢ misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile (sezione 3.13), con cui gli Stati membri possono prevedere, fino al 31 dicembre 2022, incentivi per gli investimenti delle imprese orientati a una crescita sostenibile a lungo temine e al raggiungimento degli obiettivi della transizione verde e digitale.

Per evitare distorsioni della concorrenza, le misure devono interessare un’ampia platea di beneficiari e l’importo delle stesse deve essere limitato;
➢ misure di sostegno alla solvibilità (sezione 3.14), con cui gli Stati membri possono prevedere, fino al 31 dicembre 2023, incentivi (sotto forma di garanzie pubbliche) per gli investimenti privati in partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity.
I beneficiari finali possono essere solo PMI, comprese le start-up, e piccole imprese a media capitalizzazione.
La comunicazione fornisce inoltre alcuni margini di flessibilità in via eccezionale per l’applicazione degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in difficoltà e modifica nuovamente l’allegato della comunicazione sul credito all’esportazione a breve termine, considerando tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi di tale allegato come
temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 marzo 2022.
Le nuove possibilità introdotte dalla sesta modifica non comportano automaticamente una modifica dei regimi di aiuto degli Stati membri.

Spetta ai singoli Stati decidere se avvalersene, notificando nuove misure di aiuto o modificando misure di aiuto esistenti.

La Commissione incoraggia gli Stati che intendano modificare le misure di aiuto esistenti, in modo da prorogarne la durata, aumentarne la dotazione di bilancio o avvalersi in altro modo delle nuove previsioni del Quadro, a notificare in un unico elenco alla Commissione tutte le modifiche che intendono apportare (sulla base dell’allegato alla comunicazione).

In tal modo la Commissione adotterà una sola decisione per tutte le misure notificate nell’elenco.
(Assonime, nota del 19 novembre 2021)

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