Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Se il datore di lavoro non può erogare il rimborso scaturente dal Modello 730

Modello 730 e liquidazione imposte a credito

Il caso del datore di lavoro in carenza di liquidità e impossibilitato ad erogare il rimborso d Modello 730 al contribuente. Vediamo come procedere anche alla luce dei provvedimenti legati al Decreto Rilancio.

Il modello 730 è da sempre utilizzato soprattutto nelle situazioni in cui il contribuente si trova con una liquidazione di imposta a credito, a condizione ovviamente che non si trovi in uno dei casi in cui ne è escluso l’utilizzo (ad esempio, il possesso di partita iva). Ciò in quanto ha la possibilità di accedere al rimborso direttamente con accredito sulla busta paga, a cura del datore di lavoro, il quale poi recupererà immediatamente tali somme, compensandole con i versamenti delle ritenute fiscali in scadenza mensile.

Le novità di quest’anno

Quest’anno tra l’altro si sono registrate alcune interessanti novità per chi deve ricevere l’importo a credito emerso.

Tra tutte, la fattispecie del rimborso in assenza di sostituto di imposta, che negli anni precedenti

è stata talvolta utilizzata con un po’ di leggerezza, a causa della mancata conoscenza dei rischi ad essa connessi, aspetto del quale abbiamo già avuto modo di parlare in questo approfondimento, a cui ovviamente rinviamo (“Il 730 senza sostituto d’imposta: le criticità per l’intermediario in caso di dati non conformi”)

Nell’ambito dei provvedimenti adottati per far fronte alla crisi epidemiologica, il c.d.Decreto 

Rilancio (DL n. 34/2020) ha previsto adesso la possibilità di inviare il modello 730/2020 senza sostituto di imposta, anche nel caso in cui il contribuente abbia un datore di lavoro.

Nella Relazione illustrativa allegata al Decreto, si da però risalto alla eccezionalità della previsione, in quanto disposta per far fronte alla difficoltà economica e soprattutto finanziaria in cui si trovano le aziende italiane.

Moltissimi sostituti si sono d’altronde trovati in carenza di liquidità nei mesi di luglio, agosto e settembre e quindi impossibilitati ad adempiere alle operazioni di conguaglio derivanti dalla presentazione del 730 da parte dei propri dipendenti.

Nel caso in cui dunque il contribuente avesse voluto evitare problemi nel rimborso da parte del proprio sostituto, quest’anno avrebbe potuto utilizzare tale possibilità.

Ma il caso si pone nella misura in cui sia comunque stato chiesto (mediante apposita indicazione

del modello) che fosse il datore di lavoro ad erogare il rimborso, e, come detto, egli non sia in grado di effettuare il rimborso per oggettive difficoltà economiche legate alla mancanza di liquidità.

Anche in questo caso, fortunatamente, sono previste alcune soluzioni.

Mancanza di liquidità del datore di lavoro: come procedere al rimborso da Modello 730 Prima soluzione

La prima è che il datore di lavoro proceda a rateizzare il rimborso, per quote mensili fino alla concorrenza delle ritenute compensabili, comunque non oltre il mese di dicembre.

Nel caso in cui entro tale mese il rimborso non si sia completato dovrà provvedere ad indicare nella Certificazione Unica l’importo residuo non ancora rimborsato;

Seconda soluzione

La seconda prevede, più genericamente, che il datore di lavoro che non ha effettuato in tutto o in parte il rimborso del credito da 730 a favore del proprio dipendente dovrà provvedere a indicare nella Certificazione Unica l’importo non ancora erogato.

A seguito di ciò il contribuente potrà scegliere se indicare il credito d’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente in dichiarazione dei redditi o se richiedere direttamente il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Terza soluzione

Un terza soluzione è che il datore di lavoro, al verificarsi della condizione d’impossibilità di far fronte al proprio obbligo (perché di obbligo si tratta, è bene ricordarlo) provvede a rilasciare apposita dichiarazione in tal senso grazie alla quale il lavoratore potrà inoltrare domanda di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

Nelle ultime due ipotesi, il contribuente dovrà comunicare, anche attraverso il proprio cassetto fiscale, le proprie coordinate bancarie per permettere all’Agenzia delle Entrate di liquidare il rimborso.

La richiesta di erogazione del rimborso da parte dell’Agenzia delle Entrate in luogo del datore di lavoro dovrà essere presentata mediante apposita istanza, reperibile presso gli Uffici competenti in base alla residenza.

< Torna alla homepage