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Studio Coppola & Partners
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RISCOSSIONE – Compensazioni orizzontali di crediti fiscali: modalità e vincoli

Il contribuente che, in relazione ad un determinato periodo d’imposta, ha effettuato dei versamenti eccedenti l’imposta dovuta (anche tramite il meccanismo della sostituzione d’imposta) matura un credito fiscale che può essere: utilizzato in compensazione; riportato nel modello dichiarativo del periodo d’imposta successivo; chiesto a rimborso.

Le possibilità sopra esposte sono cumulabili e non alternative tra di loro: infatti il contribuente può, fino a concorrenza dell’importo totale del credito, decidere anche per una combinazione delle tre opzioni di utilizzo.

Occorre sottolineare che l’istituto della compensazione ha subito, negli ultimi anni, una serie di modifiche. Infatti, nel corso del tempo, il legislatore, al fine di limitare fenomeni fraudolenti volti ad eseguire i versamenti fiscali mediante crediti inesistenti o non spettanti, ha introdotto una serie di vincoli che devono essere rispettati nell’ambito dell’esecuzione delle compensazioni c.d. orizzontali, in particolare, con le misure contenute nel D.L. 124/2019 è stato previsto una sorta di meccanismo di “tracking&tracing” dei crediti fiscali in maniera tale da poter conoscere: in via preventiva, il periodo d’imposta in cui il credito si origina; in tempo reale, gli utilizzi del credito.

La preventiva conoscenza del credito è assicurata dal combinato disposto:

dell’articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 241/1997 che prevede l’obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale almeno 10 giorni prima di effettuare la compensazione orizzontale dei crediti fiscali per importi superiori a 5.000 euro; dell’articolo 1, comma 574, L. 147/2013, il quale prevede l’obbligo di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in cui è esposto un credito di imposta che viene utilizzato orizzontalmente per importi superiori a 5.000 euro.

Gli utilizzi dei crediti mediante compensazione orizzontale sono conosciuti dall’Amministrazione in tempo reale in quanto, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, i contribuenti, titolari di partita iva e non, sono obbligati ad utilizzare il canale telematico per presentare i modelli F24 contenenti le compensazioni.

Quindi, in considerazione del contesto normativo sopra riportato, dal punto di vista operativo possiamo distinguere tre diverse situazioni: compensazione verticale del credito; compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo superiore a 5.000 euro; compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo inferiore a 5.000 euro.

Nel caso della compensazione verticale (o interna) il contribuente compensa debiti e crediti riferiti alla stessa imposta. Questa tipologia di compensazione è libera da vincoli per cui non occorre:

presentare preventivamente la dichiarazione fiscale; apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale; utilizzare il canale telematico per presentare il modello F24.

Si sottolinea che questa tipologia di compensazione può avvenire senza l’utilizzo del modello F24; tuttavia anche nell’ipotesi in cui il modello F24 venisse utilizzato, la compensazione non perde la sua natura.

Nel differente caso in cui il contribuente maturi un credito fiscale superiore a 5.000 euro e lo utilizzi in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro occorre rispettare i vincoli imposti dal legislatore. Infatti, è necessario presentare: il modello dichiarativo munito di visto di conformità almeno dieci giorni prima dell’utilizzo del credito in compensazione; il modello F24 tramite canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In riferimento all’apposizione del visto di conformità occorre segnalare che l’Agenzia delle Entrate con la circolare 10/E/2014 ha chiarito che il limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia maturato un credito da compensare inferiore a 5.000 euro (oppure abbia maturato un credito superiore ma intende utilizzarne in compensazione orizzontale un importo fino a 5.000 euro) vi sono meno vincoli da rispettare rispetto al caso precedente per procedere alla compensazione orizzontale.

Infatti: il credito è disponibile fino dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta. in questo caso non vige l’obbligo di preventivo invio della dichiarazione fiscale (ex articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 241/1997);

la dichiarazione fiscale non deve essere munita del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, L. 147/2013.

In questo caso, però, rimane l’obbligo di presentazione del modello F24 in cui viene eseguita la compensazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006 i soggetti (titolari di partita IVA e non) che intendono compensare i crediti fiscali nel modello F24, hanno l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate a prescindere dall’importo del credito e dalla tipologia di imposta a cui il credito compensato si riferisce.

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