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Studio Coppola & Partners
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Rinvenimento di appunti personali giustificano la contabilità in nero

Limitarsi a generiche affermazioni a propria difesa è controproducente.

Si tratta di soluzioni che non escludono l’inerenza delle operazioni riscontrate nell’attività professionale del contribuente.

Lo ha deciso la Comm. trib. reg. per la Sicilia, con la sentenza n. 8867/5 del 08/10/2021, emessa in tema di accertamento tributario e contabilità in nero.

Nell’ambito delle operazioni di accertamento la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali, rappresenta un valido elemento indiziario.

E’, di conseguenza, pienamente legittimo l’avviso di accertamento fondato sulle discordanze tra il fatturato attivo acquisito in verifica e quanto dedotto dalla documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accertamento.

A tale conclusione sono giunti i giudici siciliani rifacendosi all’insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale la “contabilità in nero” rappresenta un valido elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, concordanza e precisione (Cass. 12860/2018).

Nel caso di specie la legittimità dell’avviso di accertamento è confortata dal fatto che il contribuente non abbia fornito alcuna prova contraria, ma si sia limitato a generiche affermazioni del tutto inidonee a escludere l’inerenza delle operazioni riscontrate alla sua attività professionale.

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