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Reati tributari e responsabilità dell’amministratore di diritto

Con la sentenza 15 ottobre 2021 n. 37578, la Sez. 3, Penale, della Cassazione ha ribadito che “la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c., cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente.

Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.”

La Corte, nella citata sentenza, ricorda inoltre che la consapevole accettazione della carica di amministratore di diritto impone al medesimo l’adempimento degli obblighi che la legge tributaria prevede.

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