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Pronto il codice tributo per compensare il bonus “prime case” degli under 36

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Anche in questo caso con la risoluzione, n. 62/E del 27 ottobre 2021, emanata dall’Agenzia delle entrate.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo: ➢ “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.

Gli acquirenti della “prima casa”, che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e scelgono, nel caso di cessioni soggette a Iva, tra le varie modalità possibili, di utilizzare in compensazione il credito d’imposta, disposto a loro favore dal decreto “Sostegni-bis” (art. 64, comma 7, Dl n. 73/2021), pari all’Iva versata per l’acquisto dell’abitazione, dovranno indicare nel modello F24 il codice tributo “6928” istituito con la risoluzione n. 62 di oggi, 27 ottobre 2021.

Può anche essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipocatastali, successione e donazione dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o dell’Irpef.

In particolare, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato, è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto.

Il bonus può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o utilizzato in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto o, ancora, utilizzato in compensazione tramite il modello F24.

Il credito d’imposta viene attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del “Sostegni-bis”) e il 30 giugno 2022.

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