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Possibilità di presentare l’istanza del contributo a fondo perduto per coloro che non hanno fatto richiesta

Con il comma 7-sexies dell’art. 60, viene, inoltre, estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal Dl n. 34/2020: possono presentare la domanda i soggetti che non hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, del Dl n. 34/2020. Per il riconoscimento del contributo sarà possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica (entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Agosto”), che sarà definita e attuata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.In particolare, il testo normativo dispone che:I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine l’Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

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