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Pensione vecchiaia donne

A quale età è liquidata la pensione di vecchiaia donne? Da alcuni anni, il requisito anagrafico richiesto alle lavoratrici per la pensione di vecchiaia ordinaria [1] è stato unificato con quello previsto per i lavoratori.

In altri termini, l’età pensionabile è la stessa, per uomini e donne.

Restano però in piedi alcune agevolazioni per le lavoratrici, che abbassano l’età per l’accesso al pensionamento di vecchiaia.

Una prima agevolazione riguarda le lavoratrici madri assoggettate al calcolo interamente contributivo della pensione, che possono aver diritto a un anticipo del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia sino ad un anno.

Un’ulteriore agevolazione riguarda le lavoratrici madri che hanno diritto all’Ape sociale, l’indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia: per loro, il diritto al prepensionamento può essere anticipato sino a un massimo di 2 anni.

Sono poi previste ulteriori agevolazioni per le lavoratrici madri, che possono vedersi riconosciuti contributi figurativi in determinate ipotesi.

Per tutte le lavoratrici, dipendenti o autonome, è inoltre possibile fruire di un pensionamento agevolato con un minimo di 58 anni di età (59 per le autonome), l’opzione donna.

Ma procediamo con ordine.

Pensione di vecchiaia anticipata per le lavoratrici madri

Le madri lavoratrici prive di contributi al 31 dicembre 1995, assoggettate al calcolo integralmente contributivo della pensione, hanno diritto a un anticipo del requisito di età per la pensione di vecchiaia, pari a 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 12 mesi. Dal 4° figlio in poi, non è dunque previsto alcun beneficio.

In alternativa all’anticipo dell’età per la vecchiaia, la madre lavoratrice può ottenere una pensione più alta, maggiorando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di accesso alla pensione:

  • di un anno, in caso di uno o due figli;
  • di due anni, in caso di tre o più figli.

Ricordiamo che il coefficiente di trasformazione, o moltiplicatore, è la cifra, espressa in percentuale, che trasforma i contributi accumulati e rivalutati in pensione: ovviamente, più è alto il coefficiente, più risulterà alto l’assegno pensionistico.

Quest’agevolazione non è prevista per le lavoratrici che domandano il ricalcolo contributivo della pensione aderendo all’opzione donna [2].

Opzione donna

L’opzione donna consiste nella possibilità, per le sole lavoratrici iscritte presso una gestione amministrata dall’Inps, di ottenere la pensione:

  • con un minimo di 58 anni di età e 35 di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2020, per le dipendenti;
  • con un minimo di 59 anni di età e 35 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2020, per le autonome;
  • con l’attesa di una finestra di 12 mesi, a partire dalla maturazione dei requisiti, per le dipendenti;
  • con l’attesa di una finestra di 12 mesi, a partire dalla maturazione dei requisiti, per le autonome;
  • in cambio del ricalcolo interamente contributivo della pensione.

Questa misura dovrebbe a breve essere estesa a coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021 o addirittura diventare permanente.

Ape sociale anticipata per le lavoratrici madri

L’Ape sociale è una prestazione di accompagnamento alla pensione a carico dello Stato [3], che può essere ottenuta con un minimo di 63 anni di età e 30 anni di contributi dai disoccupati di lungo corso, dai caregiver e dagli invalidi dal 74%, mentre sono richiesti almeno 36 anni di contributi per gli addetti ai lavori gravosi.

Le donne godono di una riduzione del requisito contributivo richiesto per il trattamento pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di due.

Le lavoratrici ottengono dunque l’Ape sociale con:

  • 28 anni di contributi (dai 2 figli in su), se appartengono alle categorie dei disoccupati di lungo corso, caregiver e invalidi dal 74%;
  • 29 anni di contributi (con un solo figlio), se appartengono alle categorie dei disoccupati di lungo corso, caregiver e invalidi dal 74%;
  • 30 anni di contributi (senza figli), se appartengono alle categorie dei disoccupati di lungo corso, caregiver e invalidi dal 74%;
  • 34 anni di contributi (dai 2 figli in su), se appartengono alle categorie degli addetti ai lavori gravosi;
  • 35 anni di contributi (con un solo figlio), se appartengono alle categorie degli addetti ai lavori gravosi;
  • 36 anni di contributi (senza figli), se appartengono alle categorie degli addetti ai lavori gravosi.

Contributi figurativi per le lavoratrici madri

Le lavoratrici madri possono infine anticipare la pensione anche grazie all’accredito di contributi figurativi da parte dell’Inps, accredito collegato a determinate assenze tutelate.

In particolare, la madre lavoratrice priva di contributi antecedenti al 1996 ha diritto all’accredito dei contributi figurativi nella misura seguente [4]:

  • per i periodi di assenza dal lavoro per educazione e assistenza, fino al sesto anno di età: 170 giorni per ciascun figlio;
  • per l’assistenza ai minori di sei anni, se portatori di handicap ai sensi della Legge 104: 25 giorni all’anno, sino a un massimo di 24 mesi nell’arco della vita lavorativa.

La lavoratrice madre, anche se in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995, ha inoltre diritto all’accredito dei contributi figurativi:

  • per 5 mesi, durante il congedo obbligatorio per maternità (per i 2 mesi prima del parto ed i 3 mesi successivi, oppure per il mese anteriore al parto ed i 4 mesi successivi in caso di flessibilità, o, ancora, per i 5 mesi successivi al parto); il diritto alla contribuzione figurativa sussiste anche in caso di interdizione anticipata e posticipata ed in queste ipotesi gli accrediti possono superare i 5 mesi;
  • per 5 mesi, per la maternità avvenuta al di fuori del rapporto di lavoro: in questo caso, la lavoratrice può ottenere l’accredito di 22 settimane di contributi se risulta in attività alla data del 27 aprile 2001 e se può far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contributi;
  • durante il periodo di congedo parentale, cosiddetta maternità facoltativa;
  • durante i riposi giornalieri, o permessi per l’allattamento;
  • durante i congedi per malattia dei figli.
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