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PENALE TRIBUTARIO

Bancarotta “riparata” se si reintegra il patrimonio ante-fallimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34290 depositata ieri, 2 dicembre, ha confermato il principio in base al quale per la configurazione della c.d. “bancarotta riparata” non è sufficiente la restituzione del bene sottratto ante-dichiarazione di fallimento, ma si rende necessario reintegrare il patrimonio dell’impresa evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza.

Nel caso di specie, l’amministratore di una società aveva utilizzato la carta di credito aziendale per esigenze personali, in occasioni di festività.

In particolare, i fondi societari erano stati utilizzati per vacanze e per l’acquisto di abbigliamento di marca. In capo all’amministratore era stato configurato il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (la società amministrata è stata dichiarata fallita successivamente all’utilizzo dei fondi aziendali da parte dell’amministratore per finalità personali).

Contro tale decisione ha proposto ricorso l’amministratore della società fallita, sostenendo che l’utilizzo dei fondi della società è avvenuto senza consapevolezza del rischio di fallimento dell’impresa che, peraltro, è avvenuto dopo un ampio lasso temporale rispetto all’utilizzo della carta aziendale per fini personali. L’amministratore ha inoltre sostenuto che era previsto contrattualmente l’utilizzo della carta aziendale per fini personali.

Per di più, l’amministratore della società ha evidenziato che aveva posto riparo alla sottrazione dei beni aziendali, rinunciato ai crediti vantati dalla società (indennità di buona uscita e stipendi arretrati). Per tale ultimo motivo, l’amministratore sosteneva si fossero realizzati gli effetti della c.d. “bancarotta riparata”.

Su tale ultima questione, si evidenzia che la c.d. “bancarotta riparata” si verifica nel caso in cui l’imputato realizzi un’attività restitutoria che annulli la precedente condotta distrattiva, reintegrando il patrimonio dell’impresa.

Per pacifica giurisprudenza, però, tali condotte restitutorie rilevano solo se avvenute prima della dichiarazione di fallimento dell’impresa, così annullando il pregiudizio per i creditori o anche la sola potenzialità di un danno per le ragioni creditorie.

Nel caso di specie, le circostanze dalle quali si vorrebbe configurare la c.d. bancarotta riparata si sono manifestate, considerando che l’amministratore ha posto in essere un’attività si segno contrario all’utilizzo improprio dei fondi aziendali, rinunciando ai crediti vantati nei confronti della società. In sostanza, è stata posta in essere una condotta riparatoria ante- fallimento.

Tale comportamento, posto in essere prima della dichiarazione di fallimento, ha evitato il pregiudizio per i creditori, con la conseguente configurazione della c.d. “bancarotta riparata”.

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