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Studio Coppola & Partners
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Non spetta l’esenzione IVA per l’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una Biblioteca

Al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizio non si può applicare la norma di esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del D.P.R. n. 633 del 1972.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 763 del 8 novembre 2021, relativa al trattamento IVA applicabile all’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una Biblioteca.

L’articolo 10, comma 1, numero 22), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”.

Il tenore letterale della disposizione non fa alcun riferimento ai soggetti che possono rendere dette prestazioni o a eventuali beneficiari.

Ciò premesso, in relazione alla fattispecie prospettata dall’istante, considerata la natura oggettiva della norma di esenzione, al fine dell’applicazione della stessa è necessario stabilire se le prestazioni rese dai soggetti affidatari, che saranno individuati in base alla procedura sopra evidenziata, possano o meno essere riconducibili tra le “prestazioni proprie delle biblioteche”.

Al riguardo, come già precisato con i documenti di prassi e con la risoluzione n. 148/E del 2008, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41 – recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – all’articolo 101, comma 2, lettera b), stabilisce che per biblioteca si intende “una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio”.

Quindi, considerata quest’ultima disposizione, per prestazioni proprie e, quindi, tipiche che connotano una struttura quale la biblioteca, si intendono: la raccolta, la catalogazione, la conservazione, l’archiviazione e la consultazione, anche su supporti informatici, di libri o di altro materiale utile per finalità di studio e ricerca (cfr. risoluzioni: n.135/E del 2006; n. 131/E del 2007; n. 148/E del 2008).

Pertanto, rientrano nella disposizione di esenzione di cui al citato articolo 10, comma 1, numero 22), unicamente dette prestazioni con esclusione di altre non espressamente indicate (cfr. risoluzioni n. 135/E del 2006 e 131/E del 2007).

Inoltre, al fine dell’applicazione della suddetta disposizione di esenzione dall’IVA, è necessario che le prestazioni proprie caratterizzanti una struttura quale la biblioteca (o una struttura simile) siano rese dall’affidatario nella sua globalità, quindi le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all’erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la medesima biblioteca (cfr. risoluzione n. 148/E del 2008).

In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non rientranti tra quelle proprie della biblioteca, nel significato sopra descritto, sarebbero da assoggettare ad IVA nella misura loro propria (cfr. risoluzioni n. 131/E del 2007 e n. 148/E del 2008).

Nella fattispecie prospettata, è delineato un insieme di servizi bibliotecari, che dovrebbero essere affidati, attraverso un apposito contratto di appalto, a terzi da svolgersi nella Biblioteca, ubicata presso il Complesso istante.

In particolare, da quanto emerge anche dalla documentazione allegata all’istanza, oggetto dell’appalto, relativamente al lotto A (affidamento dei servizi bibliotecari e di n. 2 bibliotecari, a cui corrisponde un corrispettivo), sono una serie di prestazioni che consistono:

➢ nell’organizzazione di risorse librarie e documentarie e di tutte quelle attività volte a rendere disponibile il patrimonio posseduto all’utenza;

➢ nel gestire e coordinare l’iter del libro, ossia l’inventariazione, la collocazione e la catalogazione dei fondi della biblioteca;

➢ nell’offrire un supporto agli utenti nelle attività di ricerca in sala e da remoto;

➢ nel partecipare alla programmazione, all’organizzazione e alla promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, interfacciandosi con i soggetti esterni e coordinandosi con i diversi uffici dello stesso Complesso;

➢ nel gestire e coordinare lo staff della biblioteca per garantire la buona organizzazione, il funzionamento dei servizi al pubblico e il rispetto degli standard di riferimento, nella collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria e, infine, partecipare alle analisi statistiche e qualitative della stessa Biblioteca.

Il complesso delle descritte prestazioni di servizi, dunque, include sia attività che potrebbero essere riconducibili tra quelle “proprie delle biblioteche” e sia attività e prestazioni non riconducibili nell’ambito applicativo del citato numero 22).

Più in particolare, occorre considerare che le prestazioni proprie e tipiche delle biblioteche sono quelle di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio, considerate nella loro globalità.

Diversamente, nel contratto di appalto oggetto di esame in questa sede contempla altre prestazioni quali: la partecipazione alla programmazione, organizzazione e promozione degli eventi e dei percorsi espositivi, attraverso l’interfacciarsi con soggetti esterni; la collaborazione allo svolgimento degli adempimenti inerenti la gestione bibliotecaria; nonché la partecipazione alle analisi statistiche-qualitative della stessa Biblioteca che si ritiene non possano rientrare tra quelle “proprie di una biblioteca”.

Per dette motivazioni, l’Agenzia ritiene che al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso delle prestazioni di servizio non possa essere applicata la norma di esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 10, comma 1, numero 22), del D.P.R. n. 633 del 1972. (Agenzia delle entrate, risposta n. 763 del 8 novembre 2021) Zona sismica del Comune da 4 a 3, valida l’asseverazione post intervento A condizione che l’adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale e quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che riporta la detrazione.

Il proprietario di un edificio che ad agosto 2020 ha iniziato i lavori di demolizione e ricostruzione dello stabile può accedere alle detrazioni del 110% previste dal decreto “Rilancio” per gli interventi di riduzione del rischio sismico se, a marzo 2021 il Comune è passato dalla zona 4 alla zona 3 e lui non aveva ancora presentato la necessaria asseverazione.

È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 764 dell’8 novembre 2021.

(Agenzia delle entrate, nota del 8 novembre 2021)

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