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Studio Coppola & Partners
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Niente split payment in presenza di reverse charge

La società, in qualità di mandataria senza rappresentanza, deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della Convenzione.

E ciò mediante l’emissione di una fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d split payment).

Tra split payment e reverse charge vige il principio di alternatività, secondo cui nel caso in cui l’operazione di acquisto rientra nella casistica dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”), non si applica la scissione dei pagamenti (cd. “split payment”).

Lo rimarca l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 767 del 10 novembre 2021. A tal fine, l’Agenzia, rispondendo a tre quesiti, esamina la seguente fattispecie: “IVA – Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – Mandato senza rappresentanza – Soggettività passiva – Diritto alla detrazione – Split payment”.

Prima risposta

La società, in qualità di soggetto passivo IVA, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA addebitatale a titolo di rivalsa dalle imprese appaltatrici per i beni e i servizi acquistati nell’esercizio delle attività delegate, a condizione che tali beni e servizi siano destinati all’effettuazione di operazioni attive imponibili o a queste assimilate.

Seconda risposta

Dall’esame dell’istanza d’interpello in questione e della documentazione ad essa allegata è possibile desumere l’intenzione delle parti di basare il loro rapporto su un mandato senza rappresentanza, in virtù del quale i Comuni, proprietari degli immobili, singolarmente o in forma associata, danno mandato all’Istante di effettuare in nome proprio, ma per conto degli enti territoriali finanziatori degli interventi, l’attività di manutenzione straordinaria, le nuove realizzazioni e il recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In presenza di un simile rapporto, ai fini IVA, trova applicazione l’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA, secondo cui “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.

Da questo tipo di mandato discendono “due distinti rapporti giuridici, entrambi rilevanti agli effetti dell’IVA” ed entrambi soggetti ad autonoma fatturazione, l’uno avente ad oggetto la “prestazione di servizio tra mandatario e terzo” e l’altro avente ad oggetto la “prestazione di servizio tra mandante e mandatario” (cfr. risoluzione n.10/E del 28 gennaio 2005). L’articolo 3, comma 3, del Decreto IVA, inoltre realizza “la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti dell’IVA (…), ai rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una fictio iuris che omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario quelli da lui resi al mandante” con la conseguenza che “l’operazione effettuata dal mandatario nei confronti del terzo o del proprio mandante è considerata della stessa natura dell’operazione a monte, vale a dire quella ricevuta dal mandatario dal proprio mandante o dal terzo”.

In sostanza, come chiarito dalla risoluzione, le prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante non possono essere ricondotte “ad una semplice attività di sostituzione personale nello svolgimento di attività giuridica”, ma rivestono lo stesso carattere delle prestazioni “rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante” e, conseguentemente, “identico, dal punto di vista oggettivo, deve essere il trattamento IVA (imponibilità, aliquota, esenzione o esclusione) delle due fasi applicative in cui si articola il rapporto di mandato”(cfr. anche risoluzione n. 355/E del 14 novembre 2002)

Nel caso di specie, quindi, la Società, in qualità di mandataria senza rappresentanza, deve emettere fattura nei confronti dei Comuni per i servizi da essa acquistati in esecuzione della Convenzione.

Tale ribaltamento dovrà avvenire mediante l’emissione di una fattura in regime di scissione dei pagamenti (c.d split payment) di cui all’articolo 17-ter del Decreto IVA (cfr. circolare n. 15/E del 13 aprile2015) che comporta l’addebito dell’IVA al Comune, il quale provvederà a versarla direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Terza risposta

La Società è un soggetto passivo IVA destinataria della disciplina della scissione dei pagamenti in quanto compresa – a decorrere dal 19 dicembre 2017 – nell’elenco “Enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche”, pubblicato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Si tratta di un elenco che individua i soggetti tenuti all’applicazione dell’IVA mediante il meccanismo dello split payment (cfr. circolari n. 9/E del 7 maggio 2018 e n. 27/E del 7novembre 2017).

I fornitori pertanto sono tenuti a fatturare in regime di split payment i beni e/o servizi acquistati dall’Istante, a esclusione degli acquisti per i quali la Società è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”.

Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge in cui la veste di debitore è attribuita al cessionario o al committente, al quale non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l’operazione imponibile, come invece accade nello split payment dove debitore d’imposta resta il fornitore.

Tra split payment e reverse charge infatti vige il principio di alternatività in base al quale “nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile, c.d. reverse charge, non si applica la scissione dei pagamenti” (v. articolo 17-ter, comma 1, del Decreto IVA e circolare n. 15/E del 2015).

(Agenzia delle entrate: Risposta n. 767 del 10 novembre 2021)

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