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Le imprese cessionarie del Superbonus

Si parla spesso di superbonus 110% quanto ai beneficiari dell’agevolazione, ma non ci si sofferma compiutamente sugli effetti per le imprese cessionarie del credito.

In questo articolo analizziamo le possibili criticità e illustriamo le scritture contabili susseguenti la cessione dei crediti

Il Ministero dello sviluppo economico, con Comunicato stampa del 6 ottobre 2020, ha informato i contribuenti interessati alla cessione del credito o allo sconto da parte dei fornitori dei beni e servizi, in sostituzione della fruizione diretta della detrazione fiscale, che la “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, pubblicata come Allegato 2), al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, poteva essere trasmessa telematicamente con decorrenza dal 15 ottobre u.s..

L’art. 121, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nellaL. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i soggetti, che sostengono le spese di cui al Superbonus, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale:

per uno sconto da usufruire sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, dato in cambio dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, aggiungendo che gli stessi, a loro volta, lo possono recuperare sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare dell’8 agosto 2020, n. 24, paragrafo 7, in definitiva, la categoria dei soggetti destinatari della cessione del credito può essere la più variegata possibile, potendo comprendere:

i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;

altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);

gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Successivamente, rispondendo alla Camera dei Deputati (Risposta 28 ottobre 2020, n. 5-04863), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, tra le imprese cessionarie, sono da annoverare le fondazioni di origine bancaria, tenuto conto del fatto che il suddetto art. 121, del D.L. n. 34/2020, “non prevede alcuna esclusione in merito ai soggetti in favore dei quali la cessione può essere effettuata”.

Gli interventi oggetto di cessione o di sconto e determinazione del credito spettante

Gli interventi trainabili e trainati, per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto, devono essere a perfetta conoscenza dei cessionari del credito d’imposta o delle imprese che offrono lo sconto.

Essi sono (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020, paragrafo 7.2):

recupero del patrimonio edilizio [Art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917].

Comprendono, tra gli altri, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;

efficienza energetica di cui all’art. 14, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella L. 3 agosto 2013, n. 90;

adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, del D.L. n. 63/2013, incluso l’acquisto delle “case antisismiche” (comma 1-septies);

recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (Art. 1, commi 219 e 220, della L. 27 dicembre 2019, n. 160);

installazione di impianti fotovoltaici [Art. 16-bis, comma 1, lett. h), del D.P.R. n. 917/1986];

installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter, del D.L. n. 63/2013).

L’individuazione del credito spettante è chiaro.

Si supponga che l’impresa appaltatrice offra, al soggetto destinatario dei lavori, il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo da fatturare, di € 25.000 + IVA 10% per € 2.500.

Ebbene, l’impresa fornitrice emetterà la fattura per € 27.500, applicando lo sconto di pari importo.

Il soggetto beneficiario non pagherà nulla, mentre l’impresa appaltatrice usufruirà del credito d’imposta pari a € 30.250 (= € 27.500 + 10% Superbonus), che potrà cedere ad altri soggetti,

ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Qualora lo sconto applicato sia parziale, ad esempio pari ad € 16.500 (Sostanzialmente pari a 3 rate annuali), la fattura emessa è pari ad € 27.500 – 16.500 di sconto = € 11.000 che è pari all’importo che il soggetto beneficiario dello sconto, cioè il soggetto destinatario dei lavori deve versare all’impresa emittente la fattura, ovvero all’impresa appaltatrice.

Quindi, detta impresa appaltatrice usufruirà di un credito d’imposta di € 18.150 (= 16.500 dello sconto + 10% dello sconto).

Si ricorda che, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020, paragrafo 7.2, quando ci sono interventi sulle parti comuni degli edifici, lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, può essere richiesto:

in toto dall’amministrazione condominiale con idoneo verbale che, in tal caso, richiede l’approvazione unanime da parte dei condomini;

da parte di alcuni condomini, nel qual caso saranno questi ultimi che individualmente e, ritengo anche insieme con un unico atto, opteranno per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Infatti, altri condomini potrebbero sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare della detrazione maggiorata del 10% rispetto alla spesa sostenuta.

Inoltre, i condomini potrebbero optare:

per l’utilizzo parziale della detrazione fiscale e la richiesta di sconto parziale (a complemento del totale) nella fattura che l’appaltatore deve emettere;

per l’utilizzo parziale della detrazione fiscale e la cessione della differenza a soggetto diverso dall’appaltatore;

per la cessione della detrazione fiscale – che si trasforma in credito d’imposta – in parte all’impresa appaltatrice e in parte a terzi, inclusi gli istituti bancari o gli intermediari finanziari.

La fatturazione con sconto praticato

Il punto 3, delProvvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 202,0 stabilisce che “l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto” applicato secondo le disposizioni dell’art. 121, del D.L. n. 34/2020.

Detto sconto è pari alla detrazione da applicare ed è calcolato, tenendo conto del totale delle spese sopportate nel periodo d’imposta, incluso l’importo non versato al fornitore a causa dello stesso sconto praticato.

Quando ci sono più fornitori, per lo stesso intervento che procura il Superbonus, la detrazione è applicata con riferimento all’importo totale delle spese sopportate nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Tutto quanto premesso, in merito all’emissione della fattura elettronica, si registra la risposta data dall’AssoSoftware in data 9 novembre 2020, circa la richiesta di come esporre, al cliente, in fattura lo sconto da applicare, o meglio come si deve compilare correttamente il file xml in questo caso.

Orbene, tenendo presente l’anzidetto punto 3, del Provvedimento dell’8 agosto 2020, che

premette che l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA AssoSoftware suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:

Inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 <Importo>, riferito al blocco 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>.

Riportare nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del bocco <AltriDatiGestionali> della riga della prestazione la descrizione“Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

L’acquisizione del credito d’imposta

Si premette che, in considerazione del fatto che l’opzione da parte del beneficiario del Superbonus può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, oltre che sull’intero importo del Superbonus, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, il cessionario, conseguentemente come anticipato, può essere destinatario dell’intero Superbonus, o in alternativa, anche di tutte le rate residue, dopo che il beneficiario si è riservato alcune di queste.

Inoltre, si evidenzia che la cessione del credito è irrevocabile (Punto 2.1, del Provvedimento dell’8 agosto 2020).

A tal proposito, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2000, espone un esempio significativo.

Il contribuente che ha sostenuto la spesa può concordare con il cessionario, ad esempio, di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle residue rate di detrazione.

Va da sé, che il credito d’imposta è usufruito con la stessa cadenza e suddivisione in quote annuali con le quali sarebbe stata utilizzata la detrazione, da parte del soggetto beneficiario del Superbonus.

E’ evidente che non c’è un diritto assoluto, da parte del beneficiario, di pretendere la cessione del credito totale ovvero di alcune rate, in quanto il tutto fa parte di una trattativa propedeutica alla stipula del contratto di appalto con l’impresa cui si intende dare l’esecuzione dei lavori.

Ci si domanda se il beneficiario possa riservarsi, delle 5 rate annuali previste, le ultime due rate.

Ritengo che la risposta sia affermativa, in quanto ciò che conta è che il cedente e il cessionario rispettino, ciascuno per la sua competenza, i termini, le modalità e le condizioni applicabili al beneficiario del Superbonus, come preteso al punto 6.3, del Provvedimento dell’8 agosto 2020.

Come anticipato, la “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” consente all’impresa cessionaria del credito d’imposta di acquisire quest’ultimo.

A questo proposito, l’impresa appaltatrice tratta con il beneficiario della detrazione fiscale ovvero del Superbonus, raccogliendo l’utile documentazione (ad esempio, nel condominio: il verbale dell’assemblea dei condomini, la precedente Comunicazione corredata del visto di conformità, ecc.) da conservare sino al termine di accertamento fiscale.

Secondo il punto 5, del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, i cessionari e i fornitori sono obbligati a confermare, all’Agenzia delle Entrate, l’opzione manifestata con l’anzidetta Comunicazione all’Agenzia delle Entrate “esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet”.

Detta conferma è propedeutica all’utilizzo del credito d’imposta il cui utilizzo decorre: dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione;

comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

L’utilizzazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta, di cui viene nella titolarità l’impresa cessionaria dello stesso, in base al punto 5, del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, è utilizzabile solo in compensazione, secondo le disposizioni di cui all’art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, considerando le rate residue di detrazione non utilizzate dal beneficiario originario. Occorre tener presente che, per la compensazione, i cessionari e i fornitori:

devono confermare l’esercizio dell’opzione, come anticipato, all’Agenzia delle Entrate;

qualora dovessero utilizzare un maggior credito, rispetto a quello disponibile, eventualmente avendo fruito del credito in precedenza, ricevono comunicazione dell’F24 scartato – in precedenza trasmesso – attraverso apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; non sono tenuti ad osservare i limiti stabiliti dall’art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (Limite annuale di € 250.000), nonché dall’art. 34, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Limite di € 700.000, aggiornato, per l’anno 2020, a € 1.000.000, dall’art. 147, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77); non devono osservare il divieto di cui all’ 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122. Detta disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La cessione del credito da impresa ad altra impresa

E’ stato detto più sopra che l’impresa beneficiaria del credito d’imposta può cedere quest’ultimo

ad altra impresa, ad esempio all’impresa che le fornisce il materiale impiegato nella ristrutturazione, o ad un istituto di credito, ecc. Infatti, il punto 6, del Provvedimento dell’8 agosto 2020, precisa che, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della “Comunicazione dell’opzione ….”, i cessionari e i fornitori possono, a loro volta, cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà, da parte di questi ultimi, di cederli in seguito.

Anche in questo caso, il soggetto cedente comunica la sua cessione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Il Provvedimento parla “a pena d’inefficacia”), dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

Si ribadisce che i cessionari utilizzano i crediti d’imposta osservando gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo aver comunicato l’accettazione della cessione con le stesse funzionalità di cui sopra.

Le scritture contabili nella cessione del credito d’imposta All’atto dell’emissione della fattura al Condominio Z:

_______________________ ______________________

Crediti v/Clienti – Condominio Z a Diversi (C II 1)

Emessa fatt. n. … al Condominio Z

a Prestazioni di servizi (A.1) € 25.000 a IVA c/ vend. (D.12) € 2.500 27.500

_______________________ ______________________

Crediti v/ Erario per Superbonus a Diversi

(C II 5-bis)

Incassata fattura dal Condominio Z con cessione del Superbonus

a Crediti v/Clienti – Condominio Z (C II 1) € 27.500 a Ricavi non imponibili (A.5) € 2.750 30.250

Per cessione del Superbonus ad un istituto bancario:

_______________________ ______________________

Diversi a Crediti v/ Erario per Superbonus (C II 5-bis)

Cessione credito d’imposta alla Banca Alfa

Banca c/c (C IV 1) € 27.500

Ricavi non deduc. fiscalmente (B 14) € 2.750 30.250

Imprese cessionarie del superbonus: criticità nell’acquisizione del credito d’imposta

Nell’acquisizione del credito d’imposta ci sono due criticità che le imprese cessionarie del credito d’imposta devono tener presente (Punto 5, del Provvedimento dell’8 agosto 2020):

il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa periodicità ed entità – cioè con le stesse quote annuali – che l’originario beneficiario avrebbe potuto utilizzare in detrazione nei 5 anni previsti.

Non a caso, nel quadro C del modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica….”, oltre che indicare il “Credito ceduto pari all’importo delle rate residue non fruite”, si annotano “N. rate residue”.

In sostanza, se il beneficiario aveva diritto alla detrazione fiscale di € 27.500 (= € 25..000 + IVA 10% ) oltre al 10% di Superbonus per un totale di € 30.250, cioè ogni anno avrebbe potuto detrarre € 6.050 e, supponendo che detta detrazione sia stata trasferita all’impresa appaltatrice, quest’ultima può usufruire del credito d’imposta, per ogni anno dei 5 previsti, in misura pari ad € 6.050.

Si rende necessario, pertanto, adottare delle tabelle in excel, ovvero di un foglio di calcolo del tipo come da Allegato A, per ogni cedente il credito d’imposta, per poi formulare, con i relativi totali, dei fogli in excel riepilogativi dei primi fogli, come da Allegato B;

qualora il credito da utilizzare nell’anno (Rectius: quota parte di competenza del periodo d’imposta) non sia utilizzato per intero nello stesso anno, non può essere oggetto di trasferimento agli anni successivi, né può essere oggetto di domanda di rimborso.

Questo in base all’art. 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020, che recita: “la quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta”.

Di conseguenza, occorre non farsi carico di tanti crediti d’imposta superiori alle proprie possibilità di compensazione, ovvero bisogna provvedere a cedere prontamente a terzi le quote

di credito non compensabili nella propria impresa.

***

Allegato A – Foglio di calcolo del credito d’imposta utilizzato per anno (per singolo cedente)

Elenco cedenti il credito d’imposta del Condominio in ………… alla via …………………….

Sig. Bianchi:- credito da utilizzare – credito utilizzato

Sig. Rossi: – credito da utilizzare – credito utilizzato

Sig. Verdi – credito da utilizzare – credito utilizzato

Anni da utilizzare e di utilizzo del credito d’imposta

Anno X Anno X Anno X Anno X Anno X +1 +2 +3 +4

Totale credito da utilizzare Totale credito utilizzato

Allegato B – Foglio di calcolo del credito d’imposta utilizzato per anno (per tutti i cedenti)

Elenco totale dei cedenti il credito d’imposta

Condominio A:- credito da utilizz. – credito utilizzato

Condominio B:- credito da utilizz. – credito utilizzato

Condominio C:- credito da utilizz. – credito utilizzato

Totale credito da utilizzare Totale credito utilizzato

Anni da utilizzare e di utilizzo del credito d’imposta

Anno X Anno X + Anno X + Anno X + Anno X + 1234

Allegato C– Procedura di cessione della detrazione fiscale all’impresa appaltatrice, da un condominio

Adempimenti

Trattativa tra l’impresa e l’amministratore del condominio in merito, tra l’altro, all’importo dell’appalto e alla cessione totale o parziale (in quanto al numero dei condomini che vi aderiscono e al numero delle rate da cedere da parte di questi ultimi) della detrazione fiscale spettante, in prima battuta, ai singoli condomini.

Provvedimento 8.8.2020 ed altro

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Verbale assemblea condominiale per l’affidamento dell’appalto, contenente tra l’altro, la cessione della misura della detrazione fiscale all’impresa appaltatrice, nonché l’adeguamento della polizza assicurativa dell’impresa ai massimali concordati, sulla base del preventivo avanzato dalla ridetta impresa.

Occorre accertare la regolarità della delibera, in quanto:

1. all’incarico di delegare l’amministratore del condominio a firmare il contratto di appalto;

2. al fatto che la delibera deve essere stata assunta, ai sensi dell’art. 119, comma 9-bis, del D.L. n. 34/2020, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Successiva stipula del contratto di appalto con il condominio, rappresentato dal suo amministratore.

Stipula assicurazione d’impresa o adeguamento della stessa ai massimali concordati, curando la consegna di una copia all’amministratore condominiale.

Rilascio, da parte dell’impresa appaltatrice, dell’accettazione di applicare lo sconto in fattura, pari alla totalità o ad una parte delle quote spettanti, all’Amministrazione condominiale.

Questa accettazione può essere inserita nel contratto di appalto, condizionando la relativa stipula all’approvazione tacita della clausola che ne prevede appunto l’accettazione.

Comunicazione telematica, all’Agenzia delle Entrate, degli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici (Trattasi della Comunicazione di cui al Provvedimento del 12 ottobre 2020), a cura del soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Nel caso di cessione delle rate residue non utilizzate (L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile), la presente dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Detto soggetto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1, del Provvedimento dell’8 agosto 2020.

L’amministratore del condominio informa i condomini, che hanno effettuato l’opzione per la cessione del credito, del numero di protocollo telematico della Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici di cui ai punti 4.3 e 4.4; nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 c.c., la Comunicazione sia stata inviata da uno dei condomini a tal fine incaricato, vi provvede quest’ultimo.

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Istruzioni da Provvedimento 12.10.2020

Provv. 8.8. 2020, punto 4.4

Provv. 8.8. 2020, punto 4.8

Christian Coppola

Invio all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dell’asseverazione per efficienza energetica redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi, nel caso di interventi di efficientamento energetico.

Detto invio, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 6 agosto 2020, deve avvenire entro 90 giorni dal termine dei lavori quando si riferiscono ai lavori conclusi.

L’ENEA trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati sintetici delle asseverazioni. Sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle Entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

Invio della “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica,……” all’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione, per gli interventi di cui all’art. 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77.

Rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni, della ricevuta che attesta la presa in carico della Comunicazione, ovvero il suo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta si estrae dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta, la Comunicazione può essere annullata.

Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, la Comunicazione può essere sostituita da un’altra.

Accettazione della cessione del credito da parte dell’impresa appaltatrice, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, tenendo presente che i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

L’impresa appaltatrice, a fine lavori (ovvero al raggiungimento del 30% dei lavori fatturabili, se così pattuito) emette fattura, tenendo presente che il punto 3, del Provvedimento dell’8 agosto 2020, stabilisce che “l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto” applicato secondo le disposizioni dell’art. 121, del D.L. n. 34/2020.

Utilizzo del credito d’imposta a partire dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della “Comunicazione dell’opzione….” e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

Provv. 8.8. 2020, punto 2.1

Provv. 8.8. 2020, punto 4.5

Provv. 8.8. 2020, punto 4.5

Provv. 8.8. 2020, punto 4.6

Provv. 8.8. 2020, punto 4.7

Provv. 8.8. 2020, punto 4.7

Provv. 8.8. 2020, punto 6.3

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Provv. 8.8. 2020, punto 5

Cessione del credito a terzi, successivamente al giorno 10 del mese successivo alla ricezione della “Comunicazione dell’opzione ….”, informando l’Agenzia delle Entrate attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Segnaliamo inoltre:

Provv. 8.8. 2020, punto 6

“Il visto di conformità per la cessione o lo sconto in fattura del credito da Superbonus 110%” “Superbonus 110%: esame dei limiti di spesa per i lavori in condominio”

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