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Studio Coppola & Partners
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La gerarchia dei regimi di conferimento

In un interessante intervento in questa rivista è stato affrontato il tema del rapporto tra il regime a realizzo controllato dell’articolo 177 Tuir ed il diverso regime, ancorché sempre a realizzo controllato, dell’articolo 175 Tuir.

La risposta ad interpello n. 552 del 25.8.2021 ha affermato che, se sussistono le condizioni per applicare l’articolo 177, comma 2 o l’articolo 175 Tuir è quest’ultimo a dover prevalere.

Chi scrive si accoda alle conclusioni del precedente intervento evidenziando come la tesi dell’Ufficio non possa essere accettata.

Nel caso di specie, il conferimento poteva essere realizzato attraverso tre norme del Tuir: l’articolo 9, che prevede il regime generale realizzativo secondo cui la plusvalenza è determinata come differenza il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto; l’articolo 177, comma 2, Tuir secondo cui le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento;

l’articolo 175 Tuir secondo cui il valore di realizzo della partecipazione conferita (ovvero l’equivalente del corrispettivo di cessione) viene determinato in base ai dati iscritti nella contabilità dei soggetti conferente e conferitario ed è stabilito nel maggiore tra:

1. il valore attribuito nelle scritture contabili del conferente ai titoli ricevuti in cambio della partecipazione conferita;

2. il valore attribuito nelle scritture contabili del conferitario alla partecipazione conferita.

L’articolo 177 ed il 175 prevedono entrambi una forma di realizzo controllato ma le norme non sono sovrapponibili.

Infatti, l’articolo 177, comma 2, Tuir confronta il costo fiscalmente riconosciuto del socio con l’incremento del patrimonio netto della società conferitaria che equivale al valore di iscrizione della partecipazione nella conferitaria.

Diversamente, nell’articolo 175 Tuir, il costo fiscalmente riconosciuto del socio viene confrontato con il valore contabile di iscrizione della partecipazione in capo al conferitario ed in capo al conferente.

In sostanza, viene utilizzato il valore più alto dei due. Le differenze, tuttavia, sono attinenti anche al presupposto applicativo delle due norme.

L’articolo 177, comma 2 prevede che la conferitaria debba acquisire una partecipazione di controllo, inteso come voti esercitabili in assemblea della società conferita, ma non prevede alcun requisito soggettivo in capo ai soci conferenti.

Diversamente, l’articolo 175 Tuir contempla anche il conferimento di partecipazioni di collegamento ma richiede che il conferente sia un soggetto operante nella sfera di impresa commerciale.

Questo requisito, particolarmente stringente, rende l’articolo 175 Tuir di rara applicazione.

Nel caso della risposta n. 552/2021, entrambe le previsioni normative potrebbero trovare applicazione, salvo nutrire qualche dubbio circa l’accettazione da parte dell’Agenzia in relazione al conferimento ex articolo 177 comma 2 di una partecipazione di minoranza (20,52%) detenuta da una società, facente capo al socio persona fisica A.

Un collega attento mi ha segnalato che la prevalenza dell’articolo 175 rispetto al 177 Tuir non appare nuova, in quanto già enunciata nella risposta ad interpello n. 248 del 6.8.2020; intervento che è passato sotto il silenzio della stampa specializzata.

Si tratta di una presa di posizione cha lascia un po’ perplessi in quanto la circolare 33/E/2010 ha avuto modo di precisare che il regime di cui all’articolo 177 comma 2 ha piena dignità rispetto a quello generale di cui all’articolo 9 che prevede il realizzo a valore normale.

Ebbene, se il 177 Tuir ha pari dignità della norma ordinaria, non si vede perché il 175 debba addirittura prevalere sul 177.

Forse, ma un chiarimento ulteriore potrebbe essere raccomandabile, il regime del 175 va letto alla stessa stregua dell’articolo 176 Tuir, ossia come una norma che prevede un regime necessitato.

È noto, infatti, come il conferimento di azienda debba necessariamente essere fiscalmente neutro se sussistono i requisiti dell’articolo 176 Tuir.

In effetti, il comma 1 ha un tenore di norma imperativa che non offre una opzione. La motivazione data dall’Agenzia, tuttavia, è ad ogni modo non convincente del tutto.

Si pone il problema a questo punto di fare mente locale sulle operazioni di conferimento già implementate nel corso degli anni e sull’applicazione degli articoli 175 e 177 Tuir.

Ne sono ovviamente esclusi tutti i casi – abbastanza frequenti – in cui i conferenti erano persone fisiche che operavano nella loro sfera privata.

In questo caso, infatti, l’articolo 175 Tuir non poteva trovare applicazione.

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