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Studio Coppola & Partners
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ISA: disponibile il software di compilazione anomalie 2020

Il software, messo in rete dall’Agenzia delle entrate il 16 novembre 2021, è destinato ai soggetti destinatari nel 2021 di una comunicazione relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e degli ISA dichiarati per le annualità 2017, 2018 e 2019.

Il software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, una comunicazione finalizzata a:

➢ segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;

➢ indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Per l’invio telematico della comunicazione è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel.

Comunicazioni di anomalia dati ISA Peraltro, sono state definite, con il provvedimento direttoriale del 15 novembre 2021, le modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) – articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 – o dei loro intermediari, elementi e informazioni relativi a possibili discrepanze riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli Isa e le eventuali risposte inviate dallo stesso contribuente, anche tramite il proprio intermediario, relative a dette comunicazioni utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia.

Nell’ottica di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione fiscale, l’obiettivo delle comunicazioni, da realizzare preventivamente rispetto alle scadenze fiscali, è, in un’ottica di trasparenza, correttezza e costante dialogo con i cittadini, semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili per rimediare a eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Il contribuente, inoltre, venuto a conoscenza dell’anomalia, può fornire chiarimenti utili a giustificarla, aggiungendo elementi rispetto ai dati in possesso dell’Amministrazione, utilizzando lo specifico software gratuito disponibile sul sito istituzionale.

Con il neo provvedimento di approvazione della specifica tecnica per l’individuazione, per il triennio 2016-2017-2018, delle tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore e degli Isa, che approderanno nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati dall’applicazione degli stessi Indici sintetici di affidabilità, si dà avvio alla seconda tranche di invii, che segue la prima avvenuta lo scorso mese di luglio.

In particolare, se lo scorso luglio sono state comunicate ai contribuenti le anomalie rilevate nei modelli studi di settore e Isa per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019, ora sono individuate le anomalie nei dati riscontrati con riferimento al triennio d’imposta 2016- 2018.

I contribuenti, anche in base agli elementi e alle informazioni messi a disposizione dal Fisco, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, usufruendo del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Infine, il provvedimento individua nella specifica tecnica, criteri, elencati per ordine di ipotetico rischio, su cui porre l’attenzione, con riferimento ai dati relativi agli studi settore e agli Isa nel triennio 2016-2018 e che saranno oggetto delle comunicazioni in argomento se riscontrate.

In particolare, sono state definite 14 diverse tipologie di casi:

➢ 7 sono relativi esclusivamente alle attività di impresa

➢ 2 esclusivamente ad attività professionali

➢ 5 a entrambe le tipologie di reddito.

Sono stati confermati, rispetto alle precedenti campagne informative, i criteri di esclusione dalla selezione. Sempre in continuità con le scelte adottate nelle precedenti campagne informative, nel caso in cui un contribuente rientri in più di una tipologia di anomalia viene segnalata unicamente quella ritenuta più grave in termini di rischio.

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