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Invalidazione delle dichiarazioni d’intento IVA: pronte le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode

In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.

La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le novità decorrono dal 1° gennaio 2022.

Modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell’art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, per l’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

E’ stato pubblicato il 29 ottobre 2021 il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate Prot. n. 293390 del 28 ottobre 2021.

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond – IVA (art. 1, commi da 1079 a 1083). In particolare la norma ha previsto due macro-aree di intervento: Ai commi 1079 e 1080 l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali; Al comma 1081 l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Il successivo comma 1083 dispone che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano stabilite le modalità operative per l’attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082.

Pertanto, con il presente provvedimento sono individuate le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del Dpr 633/72 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio Per emettere la fattura elettronica per tali operazioni non imponibili da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.

Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

➢ la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);

➢ la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

➢ nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”

➢ nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)

➢ nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) decreto Iva e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.

Il motivo dello scarto viene specificato nella ricevuta.

Entrata in vigore Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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