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Studio Coppola & Partners
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Interventi di demolizione e ricostruzione: l’ecobonus è limitato

L’ecobonus non spetta sulla parte eccedente il volume ante-operam.

Difatti, vanno mantenute distinte, in sede di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume anteoperam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 781 del 16 novembre 2021, relativa alle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria (articolo 16 bis del D.P.R. n. 917/1986 e articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013).

Riguardo agli interventi di efficientamento energetico, nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento della volumetria preesistente, riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la detrazione ecobonus non spetta per le spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte eccedente il volume ante-operam.

Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento. Pertanto, è necessario mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa che esegue i lavori ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione mediante la cessione del credito ad un istituto bancario o mediante sconto sul corrispettivo dovuto, ai sensi dell’articolo 121 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), l’Agenzia osserva che, poiché l’Istante è titolare in Italia del reddito fondiario derivante dalla proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione, può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per una delle modalità alternative di utilizzo ivi previste nel rispetto, tra l’altro delle disposizioni attuative recate dai predetti provvedimenti direttoriali.

In riferimento all’applicazione dell’aliquota Iva, l’Agenzia delle entrate precisa, che agli interventi finalizzati alla realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia, così come definita dall’articolo 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380 del 2001, è applicata l’aliquota Iva agevolata del 10% così come previsto dal n. 127 quaterdecies, tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto, potrebbero ricorrere i presupposti previsti dall’articolo 26, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972.

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