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Studio Coppola & Partners
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In arrivo modifiche alla disciplina IVA per gli enti non commerciali

DL 146/2721, dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 6ª e 11ª in sede referente:
L’emendamento propone di inserire tre commi dopo il comma 15 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame.
In particolare, il comma 15-bis apporta una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA):
a) si propone di modificare l’articolo 4 (Esercizio di imprese) come segue:
➢ si mira a ricomprendere tra le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività
commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle
prestazioni (escluse dal testo vigente dell’articolo 4, comma 4, del D.P.R. n.
633 del 1972) effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento
o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché
dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
➢ si mira a considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti
pubblici, agli effetti delle disposizioni sull’esercizio di imprese di cui
all’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, anche le cessioni di pubblicazioni
delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati,
nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di
manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle
Assemblee nazionali e regionali. Ai sensi del testo vigente dell’articolo 4,
comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, tali cessioni di pubblicazioni e beni e
servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche non sono
considerate attività commerciali;
➢ per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di
mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell’interno, si mira a considerare commerciale, anche se effettuata verso
pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e
bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale,
da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e
sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento
di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Inoltre,
si intende far considerare fatte nell’esercizio di attività commerciali
anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni
alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute
dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in
assenza dei due requisiti (riguardanti la disciplina del rapporto associativo
e delle modalità di associazione, nonché le caratteristiche degli organi
amministrativi e societari) richiesti dalla legislazione vigente (articolo 4,
comma 7, lettere c) ed e), del D.P.R: n. 633 del 1972);
b) si propone di inserire all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, dopo il comma terzo, due commi in base ai quali:
➢ l’esenzione dall’IVA prevista dall’articolo 10 (Operazioni esenti
dall’imposta) si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non
provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali
soggette all’IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente
connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi
specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello
statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica
dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive
dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o
l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte
di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli
organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro
esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di
indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del
1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi
ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell’interno), le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività
di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi
in cui viene svolta l’attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si
applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti
costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti
clausole previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017:
a) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in
funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione;
c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice
civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il
voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità
di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice
civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
➢ Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Il comma 15-ter precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63,
della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
Si tratta del regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge di stabilità 2015.

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto
ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette. Per quanto riguarda le semplificazioni ai fini IVA (commi da 58 a 63 della legge di stabilità 2015), coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti.

Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la
dichiarazione e la comunicazione annuale IVA.
Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute. Per quanto riguarda gli adempimenti ai fini IVA, i contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Il comma 15-quater precisa che le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Articolo 5, commi da 15-bis a 15-quater (em. 5.121) (Modifiche alla disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto)
L’articolo 5, commi da 5-bis a 15-quater, interviene sulla disciplina dell’IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell’imposizione IVA (comma 15-bis).
L’emendamento intende altresì, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-ter).

Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell’IVA (comma 15-quater).
L’articolo in esame, di cui le Commissioni riunite propongono la modifica con l’approvazione dell’emendamento 5.121, propone di inserire tre commi dopo il comma 15 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame.
In particolare, il comma 15-bis apporta una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA).
c) si propone di modificare l’articolo 4 (Esercizio di imprese) come segue:
a) si mira a ricomprendere tra le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni (escluse dal testo vigente dell’articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972) effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
b) si mira a considerare in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti
pubblici, agli effetti delle disposizioni sull’esercizio di imprese di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, anche le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali.

Ai sensi del testo vigente dell’articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, tali cessioni di pubblicazioni e beni e servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche non sono considerate attività commerciali;
c) per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del 1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, si mira a considerare commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Inoltre, si intende far considerare fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto venire meno di associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria, anche in assenza dei due requisiti (riguardanti la disciplina del rapporto associativo e delle modalità di associazione, nonché le caratteristiche degli organi amministrativi e societari) richiesti dalla legislazione vigente (articolo 4,
comma 7, lettere c) ed e), del D.P.R: n. 633 del 1972);
d) si propone di inserire all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, dopo il comma terzo, due commi in base ai quali:
➢ l’esenzione dall’IVA prevista dall’articolo 10 (Operazioni esenti
dall’imposta) si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non
provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali
soggette all’IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente
connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi
specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello
statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica
dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive
dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o
l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte
di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli
organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro
esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di
indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra
gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287 del
1991 (si tratta di mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi
ed enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell’interno), le cui finalità assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività
di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi
in cui viene svolta l’attività.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le
associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto
legislativo n. 117 del 2017:
a) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in
funzione della temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione;
c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del
voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice
civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee
forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il
voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità
di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice
civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale
e siano prive di organizzazione a livello locale;
e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità
della stessa.
➢ Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
Il comma 15-ter precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63,
della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
Si tratta del regime forfetario di cui all’articolo 1, comma 54 e seguenti, della legge di stabilità 2015.

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto
ai fini IVA quanto ai fini delle imposte dirette.

Per quanto riguarda le semplificazioni ai fini IVA (commi da 58 a 63 della legge di stabilità 2015), coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’IVA in fattura ai propri clienti e non detraggono l’IVA sugli acquisti.
Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.
Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.
Per quanto riguarda gli adempimenti ai fini IVA, i contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla
detrazione dell’imposta relativa.
Il comma 15-quater precisa che le disposizioni di cui ai commi 15-bis e 15-ter rilevano ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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