Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

IMPORTANTISSIMO DA LEGGERE !!!!! Scambi intracomunitari di partecipazioni

Il regime di neutralità fiscale degli scambi internazionali di partecipazioni mediante permute e conferimenti: uno sguardo ai soggetti interessati, attraverso utili esempi pratici. Normativa interna ed europea a confronto.Regime fiscale per gli scambi intracomunitari di partecipazioniIl regime fiscale applicabile nei casi di scambi c.d. intracomunitari di partecipazioni è quello dellaneutralità fiscale ed è disciplinato dal combinatodisposto dagli artt. 178 e 179 del TUIR.L’agevolazione si applica alle permute e ai conferimenti di azioni o quote mediante i quali uno dei soggetti indicati acquisti o integri una partecipazione di controllo in uno dei soggetti indicati dallo stesso art. 178 del TUIR residenti in uno Stato membro dell’Unione europea.In linea generale, lo scambio mediante conferimento, tra soggetti interni ed esteri è caratterizzato da: neutralità fiscale; irrilevanza dell’iscrizione contabile; irrilevanza del soggetto conferente.Per approfondire l’argomento…leggi:“Scambio di partecipazioni mediante permuta” “Scambio di partecipazioni mediante conferimento”Scambi intracomunitari di partecipazioni: ambito soggettivoI soggetti interessati, indicati dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 178 del TUIR sono: società di capitali o altri enti commerciali residenti in Italia;soggetti esteri, residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea, purché tali soggetti comunitari:rientrino in una delle categorie indicate nella Tabella A allegata al TUIR (e, precedentemente alla riforma operata dal D.Lgs. n. 344/2003, allegata al D.Lgs. n. 544/1992), la quale deve essere considerata automaticamente aggiornata da eventuali modificazioni dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 19.10.2009 n. 2009/133;siano sottoposti a una delle imposte indicate nella Tabella B allegata al TUIR (e, precedentemente alla riforma operata dal DLgs. n. 344/2003, allegata al DLgs. n. 544/1992), o ad altra tabella che in futuro la sostituisca.L’apporto intracomunitario in regime di neutralità (a società residenti in un altro Stato UE) può essere eseguito anche da persone fisiche non imprenditori, purché i medesimi non trasferiscanola residenza all’estero prima di aver realizzato la partecipazione ricevuta in cambio (includendosi nel realizzo anche la liquidazione della società conferitaria).Ai fini della applicabilità del regime di neutralità fiscale degli scambi intracomunitari di partecipazioni mediante permuta o conferimento, è necessario che la “società acquirente” e la “società scambiata” risiedano in Stati membri diversi.Non viene posta alcuna condizione invece con riguardo ai “soci della scambiata”, i quali possono dunque risiedere sia nello stesso Stato membro della “società acquirente”, sia nello stesso Stato membro della “società scambiata”, senza che ciò pregiudichi la possibilità di avvalersi del regime di neutralità fiscale stabilito dagli artt. 178 e ss. del TUIR per gli scambi di partecipazioni mediante permuta o conferimento.Esempio n. 1Il “socio della scambiata” è residente in Italia, la “società acquirente” è residente in un altroStato UE e la “società scambiata” è residente in Italia: è possibile rientrare nell’ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale ex artt. 178 e ss. del TUIR, perché “società acquirente” e “società scambiata” sono residenti in due Stati membri diversi, mentre a nullarileva la coincidenza dello Stato membro di residenza (Italia) del “socio della scambiata” e della “società scambiata”.Esempio n. 2Il “socio della scambiata” è residente in Italia, la “società acquirente” è residente in Italia e la “società scambiata” è residente in altro Stato UE: è possibile rientrare nell’ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale ex artt. 178 e ss. del TUIR perché “società acquirente” e “società scambiata” sono residenti in due Stati membri diversi, mentre a nullarileva la coincidenza dello Stato membro di residenza (Italia) del “socio della scambiata” e della “società acquirente”.Esempio n. 3Il “socio della scambiata” è residente in Italia, la “società acquirente” è residente in altro Stato UE e la “società scambiata” è residente nello stesso Stato UE: in questo caso, non è possibile rientrare nell’ambito di applicazione del regime di neutralità fiscale ex artt. 178 e ss. del TUIR perché “società acquirente” e “società scambiata” sono residenti nello stesso Stato membro, mentre a nulla rileva la residenza in Stati membri diversi del “socio della scambiata” e della “società scambiata”.L’inapplicabilità della disciplina “intracomunitaria” degli scambi di partecipazioni discende dal fatto che sia la “società acquirente” che la “società scambiata” risiedano in Italia: in tal caso, resta possibile applicare uno dei due regimi fiscali previsti dall’art. 177 commi 1 e 2 del TUIR a seconda che lo scambio avvenga mediante permuta o mediante conferimento.Al contrario, nelle ipotesi in cui vi sia coincidenza di residenza in uno Stato membro diverso dall’Italia della “società acquirente” e della “società scambiata”, per il “socio della scambiata” italiano non può che applicare il regime ordinario che prevede il ricorso al criterio del “valore normale” di cui all’art. 9 del TUIR (Agenzia Entrate ris. n. 43/2017): ovviamente fatta salva l’esistenza di una norma di completamento nazionale analoga a quella di cui all’art. 177 del TUIR e la convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra l’Italia e quello Stato che preveda a sua volta la tassazione del presupposto imponibile solo nell’altro Stato.Ambito oggettivoGli scambi di partecipazioni attuate mediante permuta o mediante conferimento, relativamente alle quali viene prevista la neutralità fiscale dell’operazione sono le permute e i conferimenti di azioni o quote:mediante le quali uno dei soggetti indicati nella lett. a) del comma 1 dell’art. 178 del TUIR acquisisce una partecipazione di “controllo di diritto” in altro soggetto indicato nella medesima lett. a):attribuendo ai partecipanti della neo controllata di diritto proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento;attribuendo inoltre un eventuale conguaglio in denaro che comunque non deve eccedere il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate ai partecipanti della neo controllata di diritto; fermo restando che:almeno uno dei soggetti che effettuano lo scambio deve essere residente in Italia; oppure la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto indicato nella lett. a) del comma 1 dell’art. 178 del TUIR.Requisito della residenza in ItaliaPer beneficiare del regime di neutralità fiscale degli scambi intracomunitari di partecipazioni è necessario che la società acquirente e la società scambiata risiedano in Stati membri diversiAl contrario, sussiste l’inapplicabilità della disciplina degli scambi intracomunitari nelle ipotesi in cui sia la società acquirente sia la società scambiata risiedono entrambe in Italia: in tal caso è possibile applicare uno dei due regimi fiscali previsti dall’art. 177 commi 1 e 2 del TUIR a seconda che lo scambio avvenga mediante permuta o mediante conferimento.Regime di neutralità fiscale degli scambiGli scambi di partecipazioni intracomunitari che rientrano nell’ambito di applicazione della norma, consentono ai soggetti residenti di procedere allo scambio in regime di neutralità fiscale (senza dunque realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti), fermo restando che il valore fiscale delle azioni o quote ricevute in cambio viene assunto in misura pari a quello delle azioni o quote date in permuta o conferite.Occorre sottolineare che, mentre la disciplina intracomunitaria degli scambi di partecipazioni prevede un regime identico sia per gli scambi attuati mediante permuta che per quelli attuati mediante conferimento, la disciplina nazionale dispone diversamente tra scambi attuati mediante permuta (neutralità fiscale, ai sensi del comma 1 dell’art. 177 del TUIR) e scambi attuati mediante conferimento (determinazione del valore di realizzo sulla base del valore di iscrizione contabile nella conferitaria, ai sensi del comma 2 dell’art. 177 del TUIR).Nel caso in cui l’operazione di scambio si attui con la previsione della corresponsione di un conguaglio in denaro, quest’ultimo concorre a formare il reddito dei percettori, ferma restando, ove ne ricorrano le condizioni, l’esenzione totale di cui all’art. 87 e quella parziale di cui agli artt. 58 e 67 comma 1 del TUIR.Il regime in commento si applica anche nei casi in cui il conguaglio in denaro (o il “saldo in contanti”, utilizzando la dizione della direttiva stessa) ecceda il 10% a seguito di una distribuzione di dividendi “a cascata” effettuata in favore dei soci della società scambiata.Sul tema risulta interessante la sentenza della Corte di Giustizia UE 5.7.2007 causa C-321/05 nella quale è stata esaminata la seguente fattispecie:due persone fisiche residenti in Danimarca possedevano il 50% ciascuno della quota di partecipazione in una società danese e sempre il 50% ciascuno di una società irlandese;per effetto dello scambio di partecipazioni, tali persone si sono ritrovati con il 50% ciascuno della partecipazione nella società irlandese, la quale deteneva il 100% delle quote della società danese;tre giorni dopo lo scambio, la società danese ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario in favore della “nuova” controllante irlandese, la quale, due giorni ancora dopo, ha deliberato una distribuzione di un dividendo di pari importo alle persone fisiche.La Corte di Giustizia ha affermato che:la nozione di conguaglio in denaro riguarda le prestazioni che hanno carattere di vera e propria contropartita dell’operazione di acquisizione della partecipazione di controllo; qualora non esista alcun indizio che dimostri tale circostanza, le operazioni quali quella in commento dovrebbero accedere al regime di neutralità degli scambi transfrontalieri;l’imposizione dello scambio potrebbe essere giustificata solamente in presenza di una norma interna che consideri la sequenza negoziale esaminata priva di valide ragioni economiche e, quindi, improduttiva di effetti fiscali.In materia di scambi partecipazioni transfrontaliere, il Ministero delle Finanze, con la RM 13.12.2000 n. 190/E ha affermato che la norma non prevederebbe per tali operazioni che le differenze tra valori civilistici e contabili debbano essere riconciliate in prospetti (come accade per fusioni e scissioni) o debbano risultare da fondi in sospensione (come previsto per i conferimenti d’azienda).Pertanto, la neutralità fiscale del conferimento di partecipazioni transfrontaliere risulterebbe subordinata al fatto che la partecipazione ricevuta dalla società conferitaria non residente venga iscritta in bilancio allo stesso valore fiscale di quella oggetto del conferimento.Tuttavia, successivamente alla presa di posizione ministeriale, la Commissione europea avviò una procedura di infrazione contro l’Italia attinente alla presunta violazione degli obblighi imposti dall’art. 8, paragrafo 1, della direttiva 90/434/CEE.La direttiva 23.7.90 n. 90/434/CE è stata sostituita dalla direttiva 19.10.2009 n. 2009/133/CE a decorrere dal 15.12.2009.In particolare la Commissione riteneva che subordinando la neutralità fiscale delle operazioni di scambio di partecipazioni, alla “continuità contabile” dei valori si andasse contro gli obblighi imposti dall’art. 8 della stessa direttiva.Di fronte a tale situazione, l’Amministrazione, prendendo atto dei rilievi mossi dalla Commissione europea e considerando che “la continuità dei valori contabili, per quanto possa rendere più agevoli eventuali controlli, non è condizione indispensabile per conservare la possibilità di assoggettare a tassazione le plusvalenze al momento dell’effettivo realizzo”, revocava la RM 13.12.2000 n. 190/E con la risoluzione Agenzia delle Entrate 25.7.2003 n. 159.Da ultimo si rammenta che, nell’ambito della disciplina degli scambi di partecipazione intracomunitari, non risulta richiamata la norma antielusiva recata dal comma 2 dell’art. 175 del TUIR, la quale è viceversa richiamata dal comma 3 dell’art. 177 del TUIR in materia di scambi di partecipazioni nazionali.Tale circostanza induce a ritenere che, in questo ambito, lo scambio di partecipazioni non risulti condizionato dalle norme ivi recate.

< Torna alla homepage