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Studio Coppola & Partners
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Il diniego dell’istanza di rimborso dei contributi previdenziali non è sindacabile

Pronuncia della Comm. trib. reg. per le Marche, sentenza n. 1177/3 del 08/10/2021, sul diniego di autotutela e sindacato del giudice.

A parere della C.T.R. il sindacato giurisdizionale sul diniego di annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto. Alla luce di tale principio, recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 24032/2019, la CTR di Ancona ha respinto l’appello del contribuente e accolto le motivazioni addotte dal giudice di prime cure.

Spiegano i giudici d’appello che l’eventuale valutazione del merito della richiesta configurerebbe un’indebita sostituzione degli stessi nell’attività amministrativa.

Nel caso di specie, pertanto, il diniego dell’istanza di rimborso dei contributi previdenziali impugnato dal contribuente, non può essere soggetto ad alcun sindacato sulla fondatezza.

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