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Studio Coppola & Partners
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Il contratto di rete quale strumento valido per superare la crisi

In tempi di crisi come quelli ai quali stiamo assistendo, il contratto di rete può configurarsi come una soluzione. Un modello di collaborazione fra imprese disciplinato dalla legge, all’interno del quale le imprese coinvolte possono preservare la propria autonomia condividendo obiettivi comuni e nello specifico tutelando l’aspetto occupazionale.Approfondiamo le caratteristiche di questo modello nei suoi aspetti fondamentali.Il contratto di rete contro la crisi:premessaIl nostro ordinamento definisce il contratto di rete come un contratto con cui: ‘’più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnologica o ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa’’[1].Esso è dunque unmodello di collaborazione tra le impreseche, pur mantenendo una propria autonomia, possono realizzare un progetto condiviso e raggiungere obiettivi comuni strategici.Si tratta dunque di una forma aggregativa ibrida e aggiuntiva che consente il mantenimento dell’indipendenza e dell’identità delle singole imprese partecipanti alla rete permettendo alle stesse di superare quella che potremmo definire “microsomia imprenditoriale”.Contenuti necessariAffinché il contratto sia valido ed efficace, nella redazione devono essere indicati determinati Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenticontenuti necessari quali:Nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni soggetto partecipante alla rete; Denominazione e sede della rete; Indicazione degli obiettivi strategici e delle modalità di raggiungimento di tali obiettivi; Durata del contratto; Definizione del programma di rete; Regole per l’assunzione delle decisioni degli aderenti o di modifica del programma di rete.Elementi facoltativiil fondo patrimoniale;l’organo comune;le cause di recesso anticipato;le modifiche, a maggioranza, del programma di rete.I soggetti del contratto di reteDal punto di vista soggettivo, non è previsto un numero minimo di aderenti al contratto, quindi questo può essere sottoscritto anche solo da due imprenditori e la legge non pone vincoli riguardo forme giuridiche, numero di partecipanti, localizzazione dell’attività, settore produttivo e distributivo, natura dei servizi e delle merci, etc.Difatti, la rete di imprese può anche esseremista ovvero costituita da imprese individuali, associazioni senza scopo di lucro, società, fondazioni, consorzi, cooperative, società collegate e controllate.La rete dovrà essere aggiornata ogniqualvolta ci saranno modifiche nei nominativi degli aderenti all’originaria sottoscrizione, a cura dell’impresa coinvolta nell’atto modificativo e presso l’ufficio in cui tale impresa è iscritta[2].ObiettiviFondamentale nel contratto di rete è l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei “retisti” e le modalità concordate dagli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi: si tratta di fissare i meccanismi che hanno lo scopo precipuo di consentire una apposita verifica della capacità del contratto di rete di fornire vantaggi tangibili a tutti i partecipanti alla stessa.DurataLa normativa non si esprime sulla durata del contratto la quale può essere stabilita dalle stesse imprese partecipanti alla rete commisuratamente al tempo necessario per raggiungere gli obiettivi e gli scopi comuni indicati nel programma di rete di cui si dirà tra breve.In assenza di disdetta da parte di chi non intende mantenere il vincolo, le parti possono anche decidere di rinnovare tacitamente il contratto alla scadenza.Programma di reteIl programma di rete rappresenta il centro del contratto, in quanto la sua specifica definizione costituisce la base per la riuscita dell’aggregazione.Numerose e svariate possono essere le attività oggetto del programma di rete come ad esempio:studio, implementazione e sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche, commerciali o industriali; creazione di campagne pubblicitarie;creazione di sistemi integrati per gli ordini, le richieste e l’assistenza post vendita dei clienti; esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa; partecipazione a manifestazioni, fiere e mostre di settore; realizzazione di programmi formativi e di aggiornamento professionale per le risorse umane; condivisione di procedure atte a garantire migliori standard produttivi nel rispetto delle politiche ambientali;etc.Nel programma di rete dovranno quindi essere necessariamente indicati:diritti ed obblighi dei partecipanti; modalità di esecuzione dello scopo comune; misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali ed eventuali conferimenti successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare (nel caso in cui sia prevista l’istituzione di un fondo comune), nonché le regole e le procedure decisionali relative alle spese, alla rendicontazione e alla gestione del fondo stesso.Forma del contrattoPer la forma del contratto è possibile scegliere tra:1. Atto pubblico: redatto dal notaio;2. Scrittura privata autenticata: è richiesta la presenza del notaio solo per autenticare la firma degli imprenditori partecipanti;3. Atto sottoscritto con la firma elettronica: trasmesso al registro delle imprese mediante modello standard tipizzato con decreto ministeriale[3].Data la ‘’struttura aperta’’ del contratto, mediante il ricorso alle suddette forme, è possibile che nuovi soggetti possano subentrare successivamente alla sua prima formalizzazione o che le clausole contrattuali vengano modificate.Iscrizione al Registro ImpreseAi fini della pubblicità è previsto l’obbligo per il contratto di rete di essere iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che sono stati sottoscrittori originari[4].Con l’iscrizione nel registro delle imprese, il contratto produrrà effetti nei confronti di terzi e la rete acquisterà automaticamente soggettività giuridica ma non personalità giuridica, per cui i sottoscrittori del contratto conserveranno la loro indipendenza sotto tutti gli aspetti.Forme giuridicheGli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese possono scegliere tra due possibili forme giuridiche alternative tra loro:Rete-contratto: contratto ‘’puro’’ i cui contraenti sono completamente autonomi, provvisto di fondo patrimoniale comune e di un organo comune senza soggettività giuridica della rete;Rete-soggetto: prevede la creazione di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli partecipanti alla rete, dotato di un fondo patrimoniale comune ed organo comune con soggettività giuridica della rete.Il fondo patrimoniale comuneNel caso in cui gli aderenti al contratto intendano costituire unarete-soggetto, essi possono scegliere di gestire il proprio patrimonio istituendo unfondo patrimoniale comune cui contribuiscono personalmente o, alternativamente alla contribuzione, il fondo può essere costituito mediante apporto di un patrimonio destinato, se il programma di rete lo consente.I conferimenti possono consistere in: denaro, beni in natura mobili o immobili, materiali o immateriali, servizi, prestazioni d’opera, purché suscettibili di valutazione economica.Inoltre, nel contratto di rete dovranno essere indicate la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali ed eventuali successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare, nonché le regole di gestione del fondo stesso.Nel caso in cui manchi il fondo patrimoniale, le imprese aggregate in una rete potranno ricorrere alla predisposizione di un budget annuale di spese, disciplinandone minuziosamente le modalità di rendicontazione.L’organo comune Tra gli elementi facoltativi del contratto di rete è previsto altrle’soìrgano comune definito come un organo incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso[5].Tale organo può essere costituito da:un soggetto unico o una pluralità di soggetti; una persona fisica o giuridica, interna o esterna alla rete.L’organo comune opera nei confronti delle imprese secondo le regole del mandato il quale può essere conferito:Senza rappresentanza: sarà dunque obbligato a trasferire gli effetti degli atti da lui compiuti nella sfera giuridica dei mandanti per conto dei quali ha agito;Con rappresentanza: agisce in nome e per conto delle imprese aderenti alla rete cui saranno imputati direttamente gli effetti negoziali posti in essere.Se la rete ha acquistato soggettività giuridica, l’organo agirà in rappresentanza della rete; in mancanza di soggettività giuridica, l’organo agirà in rappresentanza delle singole imprese.L’organo comune si occupa di:Decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete;Sviluppo della rete nei processi di internazionalizzazione e innovazione;Programmazione con le pubbliche amministrazioni;Predisporre annualmente la situazione patrimoniale, il rendiconto e il bilancio previsionale; Richiedere il pagamento dei contributi.Il distacco dei lavoratori tra le aziende della reteTra gli obiettivi della rete figura sicuramente l’ottimizzazione delle risorse umane all’interno della rete stessa, al fine di raggiungere livelli superiori di efficienza organizzativa, produttiva e qualitativa.Affinché siano soddisfatte le esigenze di flessibilità imposte dal mercato, la legge prevede il ricorso al distacco che si realizza quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccato/i) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa[6].Sull’argomento puoi leggere:“Contratto di rete: come esternalizzare i dipendenti”I requisiti per il distaccoPer aversi distacco legittimo sono richiesti determinati requisiti:interesse del datore di lavoro distaccante: corrispondente a qualsivoglia motivazione produttiva, organizzativa, tecnica del distaccante, purché reale, specifico, notevole e persistente; temporaneità del distacco: avrà durata finché durerà l’interesse del datore di lavoro allo svolgimento del lavoro da parte del prestatore presso il terzo; svolgimento di una specifica attività lavorativa funzionale al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.In assenza dei predetti requisiti di legittimità, il lavoratore può far valere i propri diritti chiedendo la costituzione di un rapporto di lavoro in capo al distaccatario.Il lavoratore ricorrente dovrà però dimostrare il difetto di uno dei requisiti di legittimità richiesti per il distacco, per cui l’onere della prova sarà interamente a suo carico.Obblighi del distaccante e del distaccatario riguardo agli oneri relativi al trattamento economico del lavoratore in distacco, questi restano a carico del distaccante in quanto unico titolare del rapporto di lavoro.In capo al distaccante, oltre al trattamento economico, rimane anche il trattamento contributivo e previdenziale, in virtù del fatto che col distacco non viene a costituirsi un nuovo rapporto di lavoro ma una differente modalità di esecuzione del rapporto stesso.Gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipicamente associati allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.È possibile applicare il distacco anche ad aziende appartenenti ad una rete di imprese, nella cui ipotesi ‘’l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete’’[7].Secondo il legislatore, in tale fattispecie, l’interesse può presumersi in quanto coincidente col raggiungimento di almeno uno degli obiettivi strategici indicati nel programma di rete e, per tale motivo, è esclusa la sua necessaria individuazione in capo al distaccante.Il controllo della liceità da parte degli organi ispettivi consisterà, in questo caso, alla verifica dell’esistenza del contratto di rete tra distaccante e distaccatari[o8] e la sua iscrizione nel registro delle imprese.Se il distacco tra le imprese retiste non risulta finalizzato alla realizzazione degli obiettivi comuni alle stesse né tantomeno alla realizzazione del programma di rete, si potrebbe configurare l’ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera cui segue uno specificoregime sanzionatorio[9].L’INL sul contratto di reteAnche il contratto di rete, al pari di altri istituti, ultimamente è stato attenzionato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per vigilare che non se ne faccia un uso improprio al fine di aggirare alcune norme poste a tutela dei lavoratori.L’INL è infatti intervenuto[10] evidenziando che l’automatismo normativo della rete, riguardante l’interesse del distaccante, non va utilizzato come giustificazione per bypassare la complessiva verifica “volta ad escludere che il ricorso alla rete di imprese funzioni da mero strumento alternativo alla somministrazione di manodopera”.A tale proposito quindi ha esortato, il personale ispettivo, a verificare comunque il rispetto del requisito dell’interesse del distacco specialmente quando si riscontrino situazioni di lavoratori neoassunti ed immediatamente distaccati presso terzi.La nota dell’INL si è altresì soffermata anche sulla verifica della temporaneità del distacco richiamando il personale ispettivo al controllo accurato di altri elementi quali:l’oggetto sociale del distaccante non si dovrebbe identificare esclusivamente nel fornire manodopera in quanto tale circostanza rappresenterebbe un forte indizio di criticità da valutare attentamente ai fini di una ipotesi di somministrazione illecita;l’esborso finanziario della distaccataria non dovrebbe risultare maggiorato rispetto al costo complessivo del lavoratore in forza al distaccante perché tale circostanza potrebbe indicare un probabile surplus di una mera fornitura di manodopera;se i distacchi non sono occasionali ma generalizzati e i lavoratori distaccati rivestono anche qualifiche caratterizzate da bassa professionalità il tutto potrebbe far pensare ad un distacco non genuino;i minimi retributivi applicati dal distaccante non dovrebbero essere palesemente inferiori a quelli applicati ai propri dipendenti dal distaccatario;etc.La codatorialità nella rete di impresePer le stesse imprese sottoscrittrici del contratto di rete è ammessa oltre al distacco anche la cosiddetta codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal contratto di rete stesso.Per codatorialità si intende nello specifico la contitolarità nei rapporti di lavoro e la conseguente possibilità per i lavoratori di prestare la propria attività lavorativa nei confronti di più imprenditori, ciascuno dei quali potrà esercitare il potere direttivo, secondo quanto pattuito nel contratto di rete.Ma la codatorialità non è un effetto della coassunzione, invero i lavoratori dovranno essere formalmente assunti da una delle imprese retiste la quale dovrà assolvere agli adempimenti di legge previsti: comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), consegna della lettera e/o contratto di assunzione, registrazione sul Libro Unico del Lavoro, etc.Sicché il rapporto di lavoro sarà unico, ma il dipendente sarà obbligato ad eseguire la propria prestazione lavorativa in favore di 2 o più soggetti datoriali anche se formalmente assunto da uno solo di essi.E’ chiaro che il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicato dall’azienda che lo ha formalmente assunto e che, al verificarsi di eventuali omissioni riguardanti la retribuzione e/o la contribuzione, si ha luogo ad una corresponsabilità di tutti i codatori retisti.Con la formalizzazione della codatorialità nel contratto di rete, sorge l’esigenza di regolare consensualmente le ripartizioni delle responsabilità e degli oneri in capo ai datori di lavoro senza che scatti una solidarietà automatica tra i codatori.Tuttavia ‘’qualora lo stesso dipendente presti servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e l’attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell’interesse di un datore e quale nell’interesse degli altri, tutti i fruitori devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative ai sensi dell’art. 1294 codice civile” [12].Questo è un effetto diretto dell’impossibilità di distinguere concretamente i datori di lavoro, per cui tutti sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni che scaturiscono dai rapporti di lavoro, salvo diverse pattuizioni contenute nel contratto di rete[13].L’Ispettorato Nazionale del Lavoro [14] rovescia quanto espresso dal Ministero del lavoro[15] secondo cui il contratto di rete può derogare ad ogni tipo di responsabilità solidale, sostenendo che il personale distaccato o ingaggiato in regime di codatorialità ha il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che lo assume e, in caso di omissioni retributive o contributive da parte dei codatori, trova applicazione il principio generale della responsabilità solidale per inadempimenti contributivi verso gli istituti previdenziali e quella per crediti retributivi dei lavoratori.A riguardo assume rilevanza una recente ordinanza della Corte di Cassazione secondo la quale la responsabilità solidale scatterebbe in automatico dopo che si sia accertata la riferibilità del rapporto a tutti i datori convenuti, prescindendo dagli elementi qualificanti la codatorialità.Nello specifico, occorre che il dipendente presti la sua attività a favore dei diversi datori di lavoro indifferentemente, in modo da non identificarne il beneficiario e venendosi a configurare un unico rapporto di lavoro cui segue la responsabilità in solido di tutti i datori.Analogamente a quanto previsto per il distacco, gli ingaggi dei lavoratori in codatorialità dovranno essere finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nel contratto di rete, nel quale saranno stabilite anche le regole di gestione dei rapporti di lavoro in codatorialità ed in particolare:tutti i codatori possono esercitare il potere direttivo;ai codatori è consentito organizzare le risorse umane e attribuire loro mansioni in base alle attività funzionalmente essenziali;i codatori dovranno conoscere le modalità per segnalare tempestivamente al principale datore di lavoro gli illeciti disciplinari, affinché egli possa intervenire con le procedure disciplinari;gli obblighi di informazione e formazione gravanti sul datore di lavoro dovranno essere condivisi anche con i codatori;i codatori dovranno partecipare al processo di valutazione dei rischi, elaborazione dei documenti di lavoro, corretto inquadramento assicurativo e contributivo.Qualora i lavoratori assunti in codatorialità vengano impiegati per lo svolgimento di attività non previste dal contratto di rete, sebbene attività principali delle singole aziende retiste, si potrebbero avere gli effetti sanzionatori previsti in caso di distacco illecito.Sarà la sussistenza o meno del contratto di rete tra distaccante e distaccatario, verificata in sede ispettiva, a determinare se si tratta di codatorialità lecita o interposizione illecita.Il contratto di rete come strumento per preservare i livelli occupazionaliAlla luce dell’attuale situazione di emergenza, il Legislatore ha introdotto un’importante novità quale il contratto di rete con causale di solidarietà[18] che consta nell’aggiunta di tre commi all’art. 3 del D.L. 5/2009:‘’Il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.Rientrano tra le finalità perseguibili l’impiego dei lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete’’ (comma 4-sexies);Le modalità operative per procedere alle comunicazioni, da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete, saranno definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (comma 4-septies);Relativamente alla pubblicità, oltre l’ordinaria registrazione del contratto di rete nel Registro delle Imprese, è previsto che esso venga sottoscritto con l’assistenza di ‘’organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori” ’(comma 4-octies).Sulla questione si è recentemente espresso anche il Ministero dello Sviluppo Economico[19] il quale ha chiarito che le imprese retiste non devono necessariamente appartenere tutte a filiere in crisi atteso che risulterebbe più complicato salvaguardare i livelli occupazionali nei settori già con difficoltà ad assorbire, in quel momento, i dipendenti in esubero.Il documento di prassi del Ministero specifica anche quali siano gli adempimenti necessari ai fini della pubblicità: per il contratto di rete con causale di solidarietà sarà sufficiente un atto firmato digitalmente ex art. 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (viene dunque esclusa l’obbligatorietà di redazione del contratto di rete per atto pubblico o per scrittura privata autenticata).Sarà altresì necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte delle organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro.La norma non fa riferimento ad un modello standard da utilizzare per la trasmissione del contratto di rete il quale deve obbligatoriamente riportare:indicazione che trattasi di contratto di rete con causale di solidarietà;indicazione del provvedimento con cui è stata dichiarata la situazione di crisi o lo stato di emergenza;l’indicazione dell’impresa referente ai fini degli adempimenti giuslavoristici; le specifiche clausole volte a conseguire l’obiettivo principale della rete; l’indicazione dell’organizzazione datoriale che ha assistito le parti.Il contratto di rete alla luce dell’attuale situazione emergenzialeAlla luce dell’attuale emergenza sanitaria, le aziende potrebbero quindi ricorrere al contratto di rete per preservare l’occupazione dei lavoratori le cui prestazioni risultano sospese o ridotte, ponendoli in distacco o ingaggiandoli in codatorialità presso le altre imprese retiste.Il contratto di rete potrebbe configurarsi, quindi, come uno strumento economico-giuridico alternativo agli strumenti di integrazione salariale, nonché come un’opportunità attraverso la quale contrastare gli effetti della crisi e trasformare un periodo sfavorevole in un’occasione per reinventarsi.Sul piano dei vantaggi, oltre che ad un ampliamento dell’offerta e miglioramento dell’assetto economico, le singole imprese potrebbero godere di una riduzione dei costi delle misure di licenziamento del personale; allo stesso tempo, lo Stato potrebbe beneficiare di una riduzione dei costi degli ammortizzatori sociali e il lavoratore avvalersi di maggiori possibilità di impiego e di formazione professionale oltre che della diminuzione dell’eventualità di subire gli effetti di situazioni negative legate alle vicende aziendali.Le imprese che stipuleranno dunque il contratto di rete con causale di solidarietà potranno quindi perseguire le finalità di inserire/reinserire lavoratori che hanno perso il posto di lavoro per chiusura dell’attività dovuta al COVID-19, impiegare lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di licenziamento e non ultimo quella di selezionare ed impiegare figure professionali moderne atte a rilanciare le aziende nella fase di uscita dalla crisi.Si segnala per completezza che la norma limita inizialmente la possibilità di costituire reti di impresa per finalità di solidarietà al solo 2020, ma tale previsione sarà prorogata considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei vantaggiosi effetti che la misura potrà avere nel ridurre il ricorso agli strumenti di integrazione salariale e icasi di licenziamento dei lavoratori a rischio, con minore impatto, quindi, sui costi generali del sistema economico.***NOTE[1] D.L. n. 5/2009, art.3, c. 4-ter.[2] L. 134/2012.[3] D.M. n. 122 del 10 Aprile 2014.[4] D.L n. 3/2009, art.3, c. 4-quarter.[5] D.L n. 5 del 10 febbraio 2009, art.3,c. 4-ter. [6] D.Lgs. n. 276/2003, art.30.[7] D.Lgs. n. 276/2003, art.30, c. 4-ter.[8] Circ. n. 35/2013 del Ministero del Lavoro.[9] Distaccante e distaccatario sono puniti con la pena di un’ammenda di euro 60,00 per ogni lavoratore occupato irregolarmente e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di euro 5.000 ad un massimo euro 50.000; Possibilità per il lavoratore di richiedere la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze del distaccatario, con decorrenza dal giorno di inizio della prestazione lavorativa.[10] Nota INL 22 giugno 2020, prot. N. 274 il cui testo integrale ed ufficiale non ci è stato possibile reperire né in rete, nè tantomeno sul sito ufficiale dell’INL. Il contenuto della nota è stato appreso attraverso la lettura, reperibile liberamente in rete, di un contributo del 25/09/2020 del Dott. Danilo Papa (Direttore centrale Ispettorato del Lavoro) pubblicato sulla rivista Ipsoa quotidiano.[11] Circ. INL n. 7/2018.[12] Sent. Corte di Appello di Roma n. 2809/2017. [13] D.Lgs. 276/2003, art.30, c.4-ter.[14] Circ. n. 7/2018.[15] Circ. n. 35/2013.[16] D.Lgs n. 276/2003, art.29, c.2 .[17] Sent. Corte di Cassazione n. 3899/2019.[18] L. n. 77/2020, art.43bis.[19] Circ. n. 2/V del 9 ottobre 2020.

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