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Studio Coppola & Partners
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Il bonus “non concorrenza” in Svizzera, è soggetto a tassazione separata in Italia

Dissipati i dubbi di un ex dirigente di una società svizzera, residente in Italia:

le stock options che maturano nel corso del rapporto di lavoro, ricevute dal contribuente in esecuzione di un piano incentivante, sono incluse nella retribuzione convenzionale mentre i corrispettivi per la non concorrenza vanno a tassazione separata in Italia.

Lo ha, inoltre, chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 783 del 17 novembre 2021, che per la risoluzione delle problematiche applicative tipiche del caso, ha proceduto con l’analisi della Convenzione tra i due Paesi per evitare le doppie imposizioni.

Il valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro, ricevute dal contribuente in esecuzione del piano incentivante, viene considerato incluso nella retribuzione convenzionale.

Tassazione del corrispettivo per la non concorrenza Quanto, invece, alle somme erogate a titolo di Non compete and Non Solicitation compensation, l’Agenzia richiama l’art. 15 del Modello Ocse, secondo cui i redditi di lavoro dipendente sono assoggettati ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, a meno che tale attività lavorativa non venga svolta nell’altro Stato contraente.

In tale ultimo caso, gli emolumenti devono essere assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi gli Stati.

Inoltre, l’Amministrazione osserva che, al fine della corretta attribuzione della potestà impositiva sul reddito in esame agli Stati contraenti, quello che conta é l’effettiva importanza che assume nell’ottica della gestione aziendale la conclusione di un patto di non concorrenza con un ex dipendente, ciò al fine di escludere eventuali ipotesi di abuso.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, in base all’articolo 15, par. 1 Convenzione Italia – Svizzera, come interpretato dal Commentario Ocse, i redditi in esame sono da assoggettare ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza (Italia) del contribuente al momento della percezione degli stessi. In proposito, secondo l’art. 17, comma 1, lettera a) Tuir, sulla somma percepita una tantum dall’istante, anche se con due distinte erogazioni, a seguito dell’assunzione di obblighi contrattuali di non concorrenza per un periodo di 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro instaurato in Svizzera, si applica in Italia la tassazione separata.

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