Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

F24 mese di dicembre: quando opera la sospensione dei versamenti

La sospensione dei versamenti dovuti nel mese di dicembre passa attraverso una vera e propria mappatura tesa a verificare i soggetti che potranno fruire del beneficio del rinvio. Proponiamo uno schema riassuntivo delle possibili dilazioni.

F24 dicembre: tutte le regole per la verifica della sospensione dei versamenti

Quali sono i versamenti prorogati?

Come per le precedenti sospensioni (termine non correttamente utilizzato), la proroga interessa i versamenti aventi scadenza nel mese di dicembre 2020 relativi

ai versamenti:

1. delle ritenute alla fonte di cui agli artt 23 (ritenute dipendenti) e 24 (ritenute per redditi assimilati ai dipendenti) e delle trattenute relative alle addizioni regionali e comunali riferite alla corresponsione dei redditi appena citati;

2. relativi all’IVA e quindi non solo quella mensile scadente il 16 dicembre ma anche quella relativa all’acconto in scadenza al 27/12/2020;

3. dei contributi previdenziali e assistenziali per la cui individuazione si può fare riferimento alle numerose circolari INPS (rientrano i versamenti relativi ai dipendenti ma anche alle rateazioni con scadenza nel mese di dicembre).

Sullo stesso argomento abbiamo pubblicato anche:

provato il ristori quater: ufficiale la proroga versamento secondo acconto e invio dichiarazioni

Quando si dovranno effettuare i versamenti prorogati del mese di dicembre?

I versamenti prorogati del mese di dicembre dovranno essere effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Se il contribuente effettua il versamento pur sussistendo il presupposto della proroga non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Quali sono i soggetti interessati?

La mappatura dei soggetti interessati può essere organizzata come segue:

1. La proroga interessa i contribuenti esercenti attività di impresa, arte e professione.

2. I contribuenti che hanno intrapreso l’attività prima del 1° dicembre 2019 per fruire della proroga devono verificare:

che i ricavi o compensi dell’anno 2019 non siano non superiori ad euro 50.Mil;

se sussiste la regressione del fatturato di almeno il 33% del mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;

3. I contribuenti che hanno intrapreso l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019 (e quindi, facendo riferimento alle circolari Agenzia Entrate, che hanno attivato la partita IVA dal 1° dicembre 2019) possono fruire della proroga a prescindere:

dal territorio di esercizio dell’attività;

dalle dimensioni e quindi da ricavi/compensi anno 2019; dalla riduzione del fatturato/corrispettivi;

4. I contribuenti che esercitano leattività economiche sospese per effetto delDPCM

3 novembre 2020 (tra cui, parchi tematici e di divertimento, palestre, piscine centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, spettacoli aperti al pubblico, cinema, teatri, sale da ballo e discoteche, convegnistica e congressi, musei e istituti di cultura, impianti sciistici), possono fruire della proroga dei versamenti a prescindere:

dal territorio di esercizio dell’attività;

dai ricavi dell’anno precedente;

dalla regressione del fatturato nel mese di novembre;

5. I contribuenti che esercitano l’attività dei servizi di ristorazione possono fruire della proroga:

se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone Arancio o Rosse; a prescindere dai ricavi dell’anno precedente;

a prescindere dalla regressione del fatturato nel mese di novembre;

6. I contribuenti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 (commercianti) ovvero che esercitano l’attività Alberghiera di Agenzia di viaggio o di Tour operator possono fruire della proroga:

se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone Rosse; a prescindere dai ricavi dell’anno precedente;

a prescindere dalla regressione del fatturato nel mese di novembre.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa che mappa e incrocia i casi di sospensione del mese di dicembre.

Soggetti

Contribuenti che hanno Attivato la partita IVA dal 1° dicembre 2019

Contribuenti che hanno attivato la partita IVA prima del 1° dicembre 2019

Contribuenti esercenti attività sospese in tutto il territorio nazionale (art. 1 DPCM 3 novembre 2020: Piscine, parchi, palestre, discoteche etc.)

Contribuenti che esercitano le attività di servizi di ristorazione

Contribuenti che operano nei settori del commercio di cui allegato 2 decreto Ristoro

Contribuenti che esercitano l’attività Alberghiera

Contribuenti che esercitano l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator

Condizione Ricavi 2019

A prescindere

Ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 MIL

A prescindere

A prescindere

A prescindere A prescindere A prescindere

Condizione regressione Fatturato almeno 33% novembre 2020 vs novembre 2019

A prescindere

Verifica della regressione del fatturato/corrispettivi di almeno 33% mese novembre 2020 vs 2019

A prescindere

A prescindere

A prescindere A prescindere A prescindere

Colore della zona

A prescindere A prescindere

A prescindere

Zona Arancio Zona Rossa

Zona Rossa Zona Rossa Zona Rossa

Tool Excel – Verifica Sospensioni Dicembre 2020

Il DL Ristori quater (Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157) ha disposto la possibilità di sospensione di imposte e contributi per i contribuenti che hanno subito un calo del volume d’affari per effetto dell’epidemia da Covid-19.

< Torna alla homepage