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Esteso il termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, è stato prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive.

Prima di ciò, l’Agente della riscossione non potrà procedere con il recupero del debito iscritto a ruolo.

Lo precisa l’INPS, con il messaggio n. 4131 del 24 novembre 2021. L’art. 2 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che, riguardo alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo (art. 25, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 602) è fissato, ai fini in 150 giorni.

Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 viene, quindi, prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive.

Prima di tale termine, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

Avvisi di addebito escluso dall’applicabilità del termine suddetto (di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).

In merito alla citata previsione, l’Istituto ha ritenuto di interessare il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al fine di acquisire un parere sulla portata applicativa della norma.

Nella richiesta è stata evidenziata l’assenza nella formulazione della norma di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme, a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, conseguentemente, è stato rappresentato che, a parere dell’Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata del succitato articolo 2.

Nel riscontrare la richiesta come sopra esposta, entrambi i Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Istituto osservando che “la riscossione delle somme di cui all’articolo 30 del dl 78/2010 ricade, quale attività gestionale avente ad oggetto contributi previdenziali, nella esclusiva competenza del predetto Istituto” e specificando, sulla base di questa premessa e stante il tenore letterale dell’articolo 2 del decreto legge n. 146/2021, che “la disposizione in questione debba essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall’agente della riscossione”.

Ne consegue che per gli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010 resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica, previsto dall’articolo 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.

* Reddito di Libertà: Rilascio della procedura telematica di acquisizione delle domande da parte dei Comuni. Sostituzione del modello di domanda L’INPS, con il messaggio n. 4132 del 24 novembre 2021, comunica il rilascio della procedura dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, raggiungibile sul portale www.inps.it, all’interno del servizio online “Prestazioni Sociali”, selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.

Il servizio, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, è accessibile dagli operatori comunali in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Si tratta del reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020 che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

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