Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Eredi del professionista deceduto: obbligo di fatturazione e di riapertura della partita IVA

L’erede è tenuto a riaprire la partita IVA (per errore chiusa, non sapendo che vi fossero ancora delle posizioni professionali aperte) fatturare le prestazioni in nome del de cuius, anche nei riguardi di soggetti privati (clienti senza partita Iva).
Se il professionista deceduto non ha fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi che, ovviamente, dovranno fatturare la prestazione eseguita in nome del professionista.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 785 del 19 novembre 2021.
Ciò poiché, spiega l’Agenzia, il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell’art. 35-bis D.P.R. n. 633 del1972 che, ovviamente
dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non giàin nome proprio, ma in nome del de cuius.
Pertanto, nel caso di specie, l’istante (moglie dell’avvocato deceduto), in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA sia nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

< Torna alla homepage