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Studio Coppola & Partners
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Entro il 31 ottobre 2021 occorre inviare alle Entrate la dichiarazione Iva Oss del 3° trimestre

Entro il prossimo 31 ottobre, i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime OSS (One Stop Shop) a partire dal 1° luglio 2021 devono trasmettere all’Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa al terzo trimestre dell’anno.

Entro lo stesso termine, dovrà essere versata all’Erario italiano l’IVA dovuta nei singoli Stati membri in cui le operazioni si considerano effettuate, con divieto di compensazione tramite il modello F24.

Scadenze di presentazione La Dichiarazione Iva Oss è inviata all’Agenzia attraverso il Portale Oss. La Dichiarazione ha cadenza trimestrale.

Le scadenze per presentare la dichiarazione sono le seguenti: 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo; 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno; 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre; 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.

Oss Ue Il soggetto passivo stabilito in Italia registrato all’Oss Ue deve indicare nella dichiarazione le prestazioni di servizi a consumatori finali che risiedono in uno Stato membro diverso dall’Italia e le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Il soggetto passivo non stabilito nell’UE registrato all’Oss Ue in Italia deve indicare nella dichiarazione solo le vendite intracomunitarie di beni. L’interfaccia elettronica (stabilita nell’UE o al di fuori dell’UE) che facilita cessioni di beni (fornitore presunto) registrata all’Oss Ue in Italia deve indicare nella dichiarazione le vendite a distanza intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni (si tratta delle cessioni nel contesto delle quali i beni si trovano in Italia, dove risiede anche l’acquirente al quale vengono inviati).

Oss non Ue Il soggetto passivo extra Ue registrato all’Oss non-Ue deve indicare nella dichiarazione tutte le prestazioni di servizi (comprese i servizi di telecomunicazione radiodiffusione ed elettronici) effettuate a consumatori finali che risiedono negli Stati Ue (comprese le prestazioni di servizi a favore di consumatori residenti in Italia).

I servizi prestati a destinatari in uno Stato membro nel quale il fornitore è stabilito devono essere dichiarati nella dichiarazione IVA nazionale del rispettivo Stato membro, indipendentemente dal fatto che tale stabile organizzazione partecipi o meno alla prestazione di servizi; Il modello di Dichiarazione, disponibile in modalità web, è redatto in conformità all’Allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/194 del 12 febbraio 2020.

La Dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di Consumo.

Nell’ambito delle operazioni effettuate in ciascuno Stato Membro di Consumo, l’indicazione deve essere differenziata in ragione dell’aliquota applicata (ordinaria o ridotta).

Chi può accedere al regime OSS UE Possono accedere al regime UE i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato nonché dai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato.

I soggetti Extra-ue, privi di stabile organizzazione, che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato devono nominare un rappresentante fiscale al fine di registrarsi al regime.

Il regime include:

➢ vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica

➢ vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica

➢ prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Per accedere al nuovo regime Regime opzionale OSS (One Stop Shop) è necessario registrarsi mediante le funzionalità presenti nell’area riservata alla sezione ‘Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop’.

Attenzione: Per informazioni sull’applicazione della normativa nazionale e comunitaria del regime Oss è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail: mossitaly@agenziaentrate.it. Per l’assistenza riguardante gli aspetti prettamente informatici è possibile chiamare al numero 800 211 351 .

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