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Studio Coppola & Partners
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CRISI D’IMPRESA

A seguito delle novità introdotte dall’articolo 3, comma 1-bis, D.L. 125/2020, il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione pur in mancanza del voto o dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria, allorquando ritenga, anche in base alle risultanze della relazione del professionista attestatore, che la proposta dell’imprenditore sia migliorativa rispetto all’ipotesi liquidatoria.

Alla luce di questa importante novità, nonché delle altre modifiche che hanno interessato la disciplina in esame, l’Agenzia delle entrate ha emanato, il 29 dicembre, la circolare 34/E/2020, con la quale sono state fornite agli Uffici nuove istruzioni in merito ai rapporti con i contribuenti e alla valutazione delle proposte di trattamento del credito tributario.

Nell’ambito della circolare in esame un ruolo centrale assumono le sezioni dedicate alla relazione di attestazione, dalle risultanze della quale, come detto, il Tribunale può tener conto nel valutare l’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti pur in mancanza di voto o adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria; pertanto la relazione del professionista attestatore deve, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, avere ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.

Considerata la sua importante funzione, la relazione deve quindi comprendere un nucleo minimo e indefettibile di riscontri e informazioni: pur mancando un’espressa previsione normativa, l’Agenzia delle entrate individua, con la circolare in esame, gli elementi che la relazione deve contenere.

Nella sua relazione l’attestatore deve innanzitutto dimostrare di aver controllato la veridicità dei dati aziendali, tenendo conto anche dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile dell’azienda.

L’attestatore, inoltre, sulla base del contenuto del piano sottoposto al suo giudizio, è chiamato ad accertare le cause della crisi: solo così, infatti, sarà possibile valutare se la strategia proposta nel piano sia idonea a superarle.

La circolare prosegue poi analizzando ulteriori informazioni da richiamare nella relazione, evidenziando che, in considerazione delle nuove previsioni normative, eventuali contestazioni degli elementi del piano attestato da parte degli Uffici dovranno basarsi su circostanze idonee a dimostrarne la manifesta infondatezza.

Il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità dovrà essere valutato dagli Uffici con una puntuale motivazione, nella quale dovranno essere analiticamente indicati i dati ritenuti non attendibili. In tale ultimo caso, inoltre, l’esito della valutazione deve essere portato a conoscenza del contribuente, in modo da consentire un tempestivo confronto.

Assume poi rilievo, nell’iter di valutazione della proposta da parte degli Uffici, anche la condotta del contribuente, ovvero:

le eventuali attività distrattive e decettive che il contribuente può aver posto in essere prima di attivare le procedure di composizione della crisi (e che devono essere segnalate all’autorità competente),

i precedenti fiscali del contribuente, ovvero i casi di sistematica e deliberata violazione degli obblighi fiscali,

gli eventuali casi di frode che denotano l’assenza di collaborazione e trasparenza.

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