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Studio Coppola & Partners
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Credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni trasferibile alla società conferitaria senza formalità

Il credito risultante dalla denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati, presentata dalla conferente in riferimento al 2019, può trasferito alla società conferitaria senza le formalità di cui ai citati articoli 69 e70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dalla stessa incluso nella propria denuncia annuale per l’anno di imposta 2020 nonché utilizzato, laddove non già speso dalla stessa conferente. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 541 del 12 novembre 2020, sull’interpello relativo alla trasferibilità dei crediti da imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, dalla Conferente che svolge attività assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi alla Conferitaria. Viene ricordato, in questo senso, pur a fronte delle sospensioni legate all’emergenza epidemiologica in atto (si veda, in tema di imposta sulle assicurazioni, la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, quesiti 2.10 e 2.11), che a mente dell’articolo 9, comma 4, della legge n. 1216 del 1961, «Sulla base della denuncia l’ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente. L’ammontare del residuo debito o dell’eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computat nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell’ufficio del registro».La conferente, in altre parole, potrebbe aver già necessariamente utilizzato tale credito. Altresì, l’Agenzia delle entrate afferma che l’acconto dell’imposta sulle assicurazioni per il 2021 (da versare entro il 16 novembre 2020), non é dovuto dalla conferente, la quale – sempre che la riorganizzazione societaria avvenga effettivamente nei tempi prospettati dall’istante – non eserciterà più alcuna attività assicurativa in Italia in riferimento a quell’anno e, conseguentemente, non riscuoterà alcun premio assicurativo. Tale soluzione è conforme al principio secondo cui la debenza dell’acconto è da considerare intrinsecamente legata alla sussistenza di un business assicurativo con riferimento all’anno d’imposta per il quale il versamento dell’acconto viene effettuato. Ne consegue, quindi, che l’acconto dovuto ai sensi del citato art. 9 comma 1-bis, e non versato dalla Conferente per le suesposte motivazioni, dovrà essere versato (entro il 16 novembre) dalla società Conferitaria che, per effetto di tale operazione straordinaria acquisisce, con effetto successorio, anche i contratti di assicurazione, i cui premi costituiscono il presupposto dell’imposta sulle assicurazioni. Al fine del perfezionamento del suddetto trasferimento delle posizioni creditorie, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.

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