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Studio Coppola & Partners
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Costruzione dei Centri di accoglienza dei migranti con IVA al 10%

Ai corrispettivi relativi ai contratti d’appalto aventi per oggetto la costruzione dei Centri di accoglienza destinati alle persone migranti si applica l’IVA nella misura del 10%.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 768 del 10 novembre 2021, incentrata su: “IVA – Trattamento, in termini di aliquota, applicabile alla realizzazione, nonché per eventuali interventi di recupero, dei Centri di accoglienza destinati alle persone migranti”.

Nella fattispecie prospettata dall’Ente le strutture da realizzare, a prescindere della loro specifica funzione, tendono ad accogliere e a prestare assistenza e supporto alla popolazione migrante priva di alcun mezzo di sostentamento e per un tempo sufficiente affinché possa acquisire la necessaria autonomia, in attesa di trovare una soddisfacente collocazione e chiedere asilo in Italia o consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione per i soggetti migranti giunti in modo irregolare, che non hanno formulato richiesta di protezione internazionale o non hanno i relativi requisiti.

In tal senso, in conformità a quanto sostenuto dall’Ente istante, si può ritenere che le costruende strutture, destinate al perseguimento di una vera e propria attività di assistenza e, quindi, in coerenza con la citata sentenza della Suprema Corte, dirette al raggiungimento delle finalità di interesse collettivo.

Pertanto, ai corrispettivi relativi ai contratti d’appalto aventi per oggetto la costruzione dei predetti Centri, si può applicare l’IVA nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-septies) e 127-quinquies) della parte terza, Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Inoltre, in merito agli eventuali interventi di recupero di strutture analoghe già esistenti, risulta necessario identificare e qualificare correttamente gli interventi che si vogliono realizzare.

Al riguardo, occorre far riferimento al numero 127-quaterdecies), parte terza, della stessa Tabella A, che prevede, tra l’altro, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% “alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo” Pertanto, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b), risultano agevolati, in termini di aliquota IVA ridotta del 10%, unicamente le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di cui alle lettere c) d) e e) della medesima legge n. 457 del 1978, che consistono rispettivamente negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica.

Il citato articolo 31, lettere c), d) ed e), della legge n. 457 del 1978 è stato trasfuso nell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, cui occorre far riferimento per la corretta qualificazione degli interventi di recupero.

Detta aliquota agevolata del 10% si applica prescindere dalla tipologia di immobile oggetto del recupero (cfr. citata circolare n. 1/E del 1994).

(Agenzia delle entrate: Risposta n. 768 del 10 novembre 2021)

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