Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Controllante non residente: sì all’applicazione della procedura “semplificata” di cessione dei crediti infragruppo

La cedente controllata, non essendo fornita di autonoma personalità giuridica, assume la forma giuridica ritenuta equipollente alla società di capitali italiana.

Via libera dell’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 743 del 27 ottobre 2021, alla procedura “semplificata” di cessione dei crediti infragruppo.

Cessione delle eccedenze a credito (ex articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973): controllante non residente.

L’articolo 5, paragrafo 2, del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni chiarisce che la stabile organizzazione non è un soggetto distinto ed autonomo dall’impresa madre ma una sede che costituisce una sua parte integrante e della quale si avvale all’estero per lo svolgimento della propria attività. In linea generale, quindi, la stabile organizzazione – anche se costituisce sempre un autonomo soggetto passivo di imposta dal punto di vista tributario (articolo 152 del TUIR) che, come tale, esercita gli adempimenti dichiarativi e versa le imposte nel Paese in cui opera e, conseguentemente ivi dispone dell’eventuale eccedenza maturata – sul versante civilistico non si distingue dalla “casa madre” e non è dotata di una propria personalità giuridica, salva l’ipotesi in cui la stabile organizzazione di soggetto non residente sia rappresentata da una società residente a sua volta già munita di personalità giuridica (Corte cass. 22 luglio 2011, n. 16106).

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle entrate nell’interpello n. 743 del 27 ottobre 2021, la cedente controllata, non essendo fornita di autonoma personalità giuridica, assume la forma giuridica della “Società Anonima” francese, da considerarsi equipollente all’italiana società di capitali (circolare dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2016, n. 40/E). Inoltre, l’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, si limita a stabilire che il rapporto partecipativo di controllo che lega l’ente o società controllante alle controllate (superiore al 50% del capitale) possa essere esercitato anche «tramite altra società controllata». Peraltro, tutte le controllate devono assumere la veste di società di capitali, il tenore letterale della norma non esclude che il controllo indiretto possa essere esercitato per il tramite di più soggetti interposti, anche se non residenti in Italia, purché equipollenti nella forma giuridica alle società di capitali, come accade nel caso di specie, lì dove nella catena di controllo figura una “Società chiusa” di diritto olandese.

Diario Quotidiano del 28/10/2021 a cura di Vincenzo D’Andò 7 Pertanto, l’Agenzia delle entrate non ravvisa ragioni ostative per l’applicazione al caso di specie della procedura “semplificata” di cessione dei crediti infragruppo, disciplinata dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1972

< Torna alla homepage