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Studio Coppola & Partners
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Contributo a fondo perduto per vendite nei Comuni con santuari

Scade l’8 novembre 2021 il termine ultimo per presentare domanda di accesso al contributo a fondo perduto spettante agli esercenti attività di vendita di beni e servizi al pubblico nei centri storici sede di santuari religiosi.
Quali sono i requisiti richiesti? Come si calcola il contributo? E’ cumulabile con altri contributi? Come si presenta la domanda?
Entro la data ultima dell’8 novembre 2021 gli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici dei Comuni con più 10.000 abitanti dove si trovano santuari religiosi, possono presentare le domande per il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 59 del Decreto Legge n. 104/2020 (noto come decreto Agosto) e dalle successive modifiche a
cura della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e, per ultimo, dal Decreto Legge n. 41-2021.
Nota: per presentare la domanda occorre accedere alla procedura web presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (si rammenta che le istanze potevano essere presentate a decorrere dalla data del 09 settembre 2021) secondo le modalità e i termini di presentazione stabiliti con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 230686 datato 8 settembre 2021.
Contributo a fondo perduto nei Comuni con santuari: i punti fondamentali della normativa

Con il presente contributo si analizzano gli aspetti
principali della normativa in vista della scadenza della presentazione delle istanze per poter beneficiare del contributo a fondo perduto:

Soggetti interessati al contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto interessa i soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni/servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti (secondo la definizione del D.M. 1444/1968) dei comuni ove sono situati santuari religiosi con popolazione superiore a 10.000 abitanti che, in base all’ultima rilevazione dell’ISTAT, abbiano registrato presenze turistiche di
cittadini residenti in paesi esteri (UE o extraUE) in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Nota: il requisito del numero di abitanti non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
I Comuni interessati dal beneficio santuari, secondo le istruzioni al modello della domanda, sono i seguenti:

Alassio, Bordighera, Cesenatico, Lavagna, Montepulciano, Pompei, Roma, Siena, Verona, Arenzano, Caorle, Comacchio, Lerici, Olbia, Preci, Salsomaggiore Terme, Siracusa, Vico Equense, Arona, Capaccio Paestum, Cortona, Loano, Orvieto, Ragusa, San Giovanni Rotondo, Sorrento, Assisi, Cascia, Finale Ligure, Massa Lubrense, Padova, Rapallo, Sanremo, Stezzano, Barano d’Ischia, Castenaso, Firenze, Matera, Peschiera del Garda, Ravenna, Savignano sul Rubicone, Urbino, Bergamo, Cefalù, Forio, Milano, Pietrasanta, Reggello, Sciacca, Varazze, Bologna, Cervia, La Spezia, Monfalcone, Pisa, Rimini, Sestri Levante, Venezia.
Requisiti richiesti dalla normativa
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 (realizzati nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi) è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
Nota: ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito del fatturato sopra indicato.
Calcolo del contributo spettante

Occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di giugno 2019 ovvero:

  1. quindici per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro;
  2. dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  3. cinque per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.

    Nota: spetta comunque, indipendentemente dal calcolo di cui sopra, un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti e si specifica che il contributo massimo spettante non può superare i 150.000 euro (alle imprese costituite dal 01-07-2019 spetta la misura minima prevista).
    Incumulabilità del contributo per i santuari
    Il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto spettante ai sensi del medesimo art. 59 Decreto Legge n. 104/2020 in relazione al medesimo Comune ovvero al contributo a fondo perduto per le attività della ristorazione di cui al Decreto Legge n. 104/2020.
    Nota: pertanto il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto spettante ai sensi del medesimo art. 59 del Decreto Legge n. 104/2020 in relazione al medesimo Comune (i soggetti che hanno presentato le istanze di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 352471 del 12 novembre 2020 possono accedere al contributo in oggetto limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nell’istanza).
    Inoltre si segnala che il Contributo non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
    Contenuto e presentazione dell’istanza
    Per la richiesta del contributo occorre inviare una domanda esclusivamente mediante una procedura web presente nell’area riservata dell’utente del portale “Fatture e Corrispettivi” contenente le seguenti informazioni:
    – dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si trattidi un soggetto diverso dalla persona fisica;
    – dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e del mese di giugno 2019;
    – IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
    Nota: come detto il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è in scadenza alla data del 08- 11- 2021 (entro tale data è sempre possibile presentare una nuova istanza correttiva che sostituisce la precedente ovvero presentare una domanda di rinuncia totale al contributo).
    Pagamento del contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate
    L’Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato gli opportuni controlli con le banche dati a disposizione, procederà all’erogazione del contributo mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario (la cifra calcolata secondo le disposizioni normative potrà subire variazioni in base al rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte).
    Nota: i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse dall’Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di controllo e, in caso di contributo in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede al recupero di quanto non dovuto irrogando le sanzioni e applicando gli interessi (il contribuente può
    tuttavia procedere volontariamente alla restituzione di quanto indebitamente
    percepito sia in tutto o in parte).
    Aspetti fiscali dei contributi Santuari
    Il contributo a fondo perduto non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (secondo autorevoli pareri il contributo dovrebbe essere indicato
    nel quadro RS sezione aiuti di Stato).
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