Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Con la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non vanno tassate

Una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione.

Pertanto, nel caso di specie, il valore delle azioni maturate nel periodo in cui era in corso il rapporto di lavoro, ricevute dall’Istante in esecuzione del piano incentivante al quale è stato ammesso, deve essere considerato incluso nella retribuzione convenzionale.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 783 del 17 novembre 2021, incentrata sulla tematica della retribuzione convenzionale ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis del TUIR – Trattamento fiscale applicabile alle competenze erogate in base all’accordo consensuale di risoluzione del rapporto di lavoro.

In conclusione, l’Agenzia osserva, alla luce delle delucidazioni fornite dal Commentario OCSE, che, al fine della corretta attribuzione della potestà impositiva sul reddito in esame agli Stati contraenti, rileva l’effettiva importanza che assume nell’ottica della gestione aziendale la conclusione di un patto di non concorrenza con un ex dipendente.

Si tratta in sostanza di una verifica fattuale, volta anche ad escludere eventuali ipotesi di abuso, che non può essere esperita in questa sede.

Pertanto, nel presupposto di una effettiva e significativa esigenza della società di sottoscrivere un patto di non concorrenza con l’Istante (assunto come lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato di diritto svizzero dalla società), l’Agenzia delle entrate ritiene che, in base all’articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione Italia – Svizzera ed alla luce dell’interpretazione di tale disposizione fornita dal citato Commentario OCSE, i redditi in esame siano da assoggettare ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza (Italia) del contribuente al momento della percezione degli stessi.

Con riguardo, al trattamento fiscale applicabile in Italia alle erogazioni in questione, l’Agenzia evidenzia che ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR sono assoggettati a tassazione separata, tra l’altro, le «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti [di lavoro dipendente], comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza (…) nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, (…) a seguito di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».

Sulla base di tale disposizione, quindi, alla somma percepita una tantum dall’Istante, anche se con due distinte erogazioni effettuate il 30 aprile 2020 e il 30 aprile 2021, a seguito dell’assunzione di obblighi contrattuali di non concorrenza per un periodo di 12 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro instaurato in Svizzera, risulta applicabile in Italia l’istituto della tassazione separata.

Più precisamente, in base all’articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, detti redditi devono essere dichiarati se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.

Ne consegue che, nel caso di specie, considerato che le somme in questione sono state erogate da un datore di lavoro non residente, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione indicando detti redditi tra quelli soggetti a tassazione separata, compilando il quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche 2021 per gli emolumenti percepiti nel 2020 (la somma percepita nel 2021 sarà dichiarata nel modello dichiarativo relativo a tale annualità).

< Torna alla homepage