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Studio Coppola & Partners
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Comunicazione all’ENEA non risultante: detrazione fiscale spetta lo stesso

Ecobonus in salvo. Il mancato invio della scheda informativa dei lavori effettuati non determina la decadenza dell’agevolazione fiscale, atteso che tale adempimento non ha natura di controllo, ma ha natura meramente ricognitiva.

La Commissione tributaria regionale Toscana, con la sentenza n. 790 del 3 novembre 2020, giustifica ciò con l’effettività del costo sostenuto (aspetto sostanziale), riconoscendo, quindi, la spettanza della detrazione per l’intervento di riqualificazione energetica anche nell’ipotesi di omessa o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA sugli interventi eseguiti.

La Commissione ha infatti evidenziato, quindi che, come previsto dalla Legge n. 296/2006 e dalle norme di attuazione, non rileva, tanto l’adempimento formale, quanto, invece, l’aspetto sostanziale (costo sostenuto).

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