La CTR dell’Emilia Romagna ha affermato che il contrasto all’esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell’ordinamento applicabile anche alle imposte indirette.In particolare il tema di imposta di registro, il regime agevolativo della misura fissa si applica alle operazioni di conferimento di beni a società con sede estera a condizione dell’effettività di quest’ultima.Occorre infatti che la circostanza formale della sede in un altro Stato trovi fondamento nello svolgimento sostanziale di un’attività economica esercitata, almeno in parte, all’estero (Cass. civ. 1669/2019, Cass. 2869/2013).Nel caso di specie, infatti, i giudici hanno ritenuto che l’incorporazione di una società in Inghilterra al solo fine di poter conferire a questa immobili localizzati sul territorio dello Stato italiano fosse priva di effettive ragioni economiche e rivolta unicamente a conseguire un indebito vantaggio fiscale.(Comm. Trib. Reg. per l’Emilia-Romagna: Sentenza del 18/08/2020 n. 861/5)