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Bonus sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile: l’Agenzia delle entrate definisce i termini di presentazione della comunicazione

Definiti i termini di presentazione della comunicazione per il Tax credit tessile.

Le domande possono essere inviate a partire dal 29 ottobre fino al 22 novembre 2021 in relazione al periodo d’imposta 2020.

Viene prevista poi una seconda finestra, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il bonus sarà utilizzabile però solo una volta arrivata l’autorizzazione della Commissione Ue.

I beneficiari dovranno trasmettere la comunicazione tramite l’apposito modello approvato con il provvedimento dell’11 ottobre 2021.

E’ stato pubblicato, nella tarda serata del 28 ottobre 2021 (venerdì scorso), il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale vengono definiti i termini di presentazione della comunicazione.

La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

In particolare, la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile (punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021), viene subordinata all’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea. Definizione dei termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 Provvedimento direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293378 del 28-10-2021- U.

Definizione dei termini di presentazione della comunicazione 1.1. La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata:

➢ dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;

➢ dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. 1.2.

La fruizione del credito è consentita solo a seguito dell’adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, previsto dal punto 4.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021, sarà pubblicato solo a seguito della citata autorizzazione da parte della Commissione Europea. Motivazioni Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis. Il punto 3.3 del richiamato provvedimento rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei termini per l’invio della comunicazione.

Tale provvedimento, come previsto al punto 3.3, avrebbe dovuto essere emanato una volta intervenuta l’autorizzazione della misura di aiuto da parte della Commissione Europea.

Tuttavia, atteso il ristretto lasso temporale a disposizione dei beneficiari per l’utilizzo del credito, che deve essere fruito entro e non oltre il periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, è anticipata l’adozione del citato provvedimento con il quale sono definiti i termini di presentazione della comunicazione.

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