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Bonus prima casa under 36: condizioni e casi particolari

Il Decreto Sostegni è intervenuto in tema di prima casa estendendo l’agevolazione in favore degli acquirenti di età inferiore ai 36 anni e ISEE non superiore a € 40.000 annui.

Analisi della gestione di alcuni casi pratici di esclusione dall’agevolazione. Agevolazione prima casa: in cosa consiste

Come è noto, possono beneficiare del bonus prima casa i giovani con meno di 36 anni che abbiano un Isee non superiore 40mila euro, per gli acquisti di abitazioni avvenuti (o che avverranno) entro il 30/6/2022.

L’agevolazione riguarda non solo l’abitazione, ma anche la pertinenza dell’immobile agevolato (è il classico caso del box).

L’agevolazione consiste nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale (azzeramento che vale anche nel caso in cui si tratti di atto soggetto a Iva).

In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni sono previste anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile.

In tal caso infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Per fruire dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti, nel contratto oppure in un documento allegato.

E’ irrilevante che l’abitazione sia stata acquistata all’asta; ciò significa che possono accedere al bonus gli immobili acquistati anche tramite questo canale.

Alcuni casi di esclusione dal bonus prima casa per gli under 36 Poiché la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso, sono esclusi dalle agevolazioni però i contratti preliminari di compravendita.

Qualora l’agevolazione non venga fruita, pur in presenza delle condizioni di legge, è ammessa, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra.

L’agevolazione non spetta qualora, ad esempio, il contribuente stipulerà un atto di acquisto di una abitazione oggi, e compirà 36 anni nel dicembre 2021.

Diverso è il caso in cui lo stesso contribuente compirà 36 anni nel gennaio 2022: in tal caso, infatti, l’agevolazione spetta.

Altro caso pratico riguarda l’acquisto in comproprietà, in cui solo uno degli acquirenti ha i requisiti per richiedere le agevolazioni; in tal caso, la persona avente diritto potrà beneficiare delle agevolazioni per la quota di sua spettanza.

Per quanto riguarda, invece, l’altra persona, se ha diritto, comunque, solo all’agevolazione prima casa, beneficerà degli effetti della relativa disciplina, pagando sulla sua quota l’imposta di registro agevolata (2% sul valore dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Se l’acquisto è soggetto a Iva, invece, saranno dovute l’Iva agevolata al 4% e le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Se invece non ha diritto ad alcuna agevolazione, sulla sua quota pagherà le imposte in misura ordinaria (imposta di registro del 9%, con un importo minimo di 1.000 euro, e imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna; nel caso in cui l’acquisto sia soggetto a Iva, invece, saranno dovute l’Iva ordinaria al 10% e le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna).

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