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Bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso: l’obbligo ricade in solido sul contribuente

Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore (art. 183, bozza manovra 2021).

Si chiarisce che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, da un soggetto terzo per suo conto.

La norma risponde all’esigenza di evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972, per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

Bozza Manovra 2021, art. 184. Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Le modifiche normative riguardano il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalle disposizioni richiamate da tale norma, in particolare il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La finalità delle modifiche è principalmente quella di rendere il quadro di riferimento delle sanzioni più coerente con l’evoluzione delle procedure e degli strumenti tecnologici utilizzati per l’effettuazione della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, adempimento che si affianca, comportandone la quasi totale sostituzione, alla precedente modalità di certificazione fiscale realizzata mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale nell’ottica della digitalizzazione di tale processo.

In particolare, le modifiche:

a) fissano nell’ultimazione dell’operazione il termine per la memorizzazione elettronica dei dati dei relativi corrispettivi e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura);

b) prevedono una sanzione, pari al 90 per cento dell’imposta, qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele

trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente. La mancata o tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti o non veritieri (“infedele”) sono dunque violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) dell’adempimento individuato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 come unitario. La sanzione prevista dall’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicherà quindi una sola volta, qualora, ad esempio, la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione;

c) dispongono una sanzione attenuata ed in misura fissa per la violazione consistente nella sola omessa o tardiva ovvero infedele (con dati incompleti o non veritieri) trasmissione, quando la stessa non incide sulla liquidazione del tributo.

L’ulteriore intervento al comma 4 riguarda l’ipotesi di omessa installazione o manutenzione, ovvero manomissione o alterazione degli strumenti di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (es. registratori telematici).

È, infine, integrato anche l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, al fine di allineare i riferimenti contenuti nel comma 1, lettera b-quater), alla nuova disciplina sanzionatoria. In particolare si dispone che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b) (che differisce la operatività del comma 5-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127/2015, in tema di utilizzo di sistemi evoluti di incasso, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021) deriva dai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti che consentono i pagamenti elettronici per essere utilizzati anche per il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai fini fiscali, nonché dalla necessità di emanare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ne stabilisce le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

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