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Benefici “prima casa” anche per la casa pre-posseduta

Può beneficiare del credito d’imposta per il recupero dell’imposta di registro o dell’Iva scontata sul precedente acquisto, anche il contribuente che acquisti un’altra abitazione con i benefici “prima casa” e rivenda successivamente (entro un anno) la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione la casa pre-posseduta acquistata con l’agevolazione.Nel caso di specie, per fruire del credito di imposta, l’interpellante, che ha già alienato una delle tre unità abitative scaturite dal frazionamento dell’originario immobile agevolato, dovrà procedere al riacquisto di un altro immobile, con le agevolazioni “prima casa”, entro il termine di un anno dalla data del citato trasferimento (24 luglio 2020).A tal fine, l’istante per fruire delle agevolazioni in parola per il suddetto riacquisto dovrà cedere le rimanenti unità immobiliari derivanti dal frazionamento dell’immobilepre-posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto (programmato per il 15 novembre 2020).In sostanza, ai fini del beneficio del credito d’imposta, l’istante deve rispettare i seguenti termini:➢ di un anno per il nuovo acquisto agevolato, che decorre dalla data della cessione della prima delle tre unità abitative, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 448 del 1998;➢ di un anno a decorrere dal nuovo acquisto (15 novembre 2020) entro il quale effettuare le operazioni di vendita delle rimanenti unità abitative al fine di nondecadere dall’agevolazione “prima casa” fruita per il suddetto l’atto di acquisto.I predetti termini, tuttavia, potranno essere sospesi ai sensi dell’articolo 24 (‘Termini agevolazioni prima casa’) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto liquidità, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).Pertanto, come chiarito con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, i detti termini inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.(Agenzia delle entrate, risposta n. 496 del 22 ottobre 2020)

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