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Asseverazione Bonus Facciate: le novità dopo il Decreto anti-frodi

Il Decreto anti-frodi è arrivato all’improvviso e ha cambiato le carte in tavola. Il Governo ha cercato di porre rimedio al problema delle frodi, registrate da parte delle Entrate, per 950 milioni di euro di crediti inesistenti e tutti monetizzati: come ha dichiarato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021, sono state apportate modifiche all’art. 121 del Decreto Rilancio ed è stata estesa la verifica di congruità dei costi, già prevista per il Superbonus 110%, anche al Bonus Facciate.

Il Bonus dedicato al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici situati in zona A e B, fa vivere nell’incertezza i beneficiari che si vedono ridotta la percentuale che passa dal 90% al 60% per il 2022 così come previsto dal DDL Legge di Bilancio 2022.

Riassumendo:

  • Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 > Detrazione Irpef e Ires del 90% per il 2020 e 2021, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti.
  • Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 > La detrazione Irpef e Ires scende al 60% per il 2022.
  • Dal 1° gennaio 2023 > Stop alla detrazione dal 2023.

Ma non è l’unico aspetto che disorienta gli interessati ai lavori per le facciate perché ad aggiungersi al quadro c’è anche l’estensione del visto di conformità, e quindi dell’asseverazione di congruità delle spese, nel caso si volesse fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Il Bonus Facciate dopo il Decreto anti-frodi

Il Bonus Facciate, che non prevede limiti di spesa e specifici prezzari di riferimento per la compilazione dei computi metrici, si è subito differenziato dal Superbonus per il quale è stata prevista l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti i requisiti tecnici e la congruità dei costi.

>> Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

Con il Decreto anti-frodi pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre 2021, le cose sono cambiate e per il Bonus facciate, in caso di sconto in fattura e cessione del credito, sarà necessario dal 12 novembre 2021 ottenere l’asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità.

A proposito di congruità dei prezzi è, inoltre previsto un decreto del Ministero della Transizione Ecologica, da emanarsi entro 30 giorni dall’11 novembre 2021, che andrà a definire un nuovo prezzario da prendere come riferimento, oltre ai prezzari stabiliti per l’ecobonus.

Retroattività del Decreto anti-frodi e bonus facciate

Da non trascurare le problematiche legate alla decorrenza del nuovo obbligo di asseverazione.

In questo articolo > Bonus facciate: come pagare e come fare per i lavori non conclusi entro l’anno < avevamo analizzato l’interpello della Direzione regionale della Liguria delle Entrate (n. 903 -521/2021) che ha chiarito che per gli interventi rientranti nel Bonus Facciate 90%, avviati ma non terminati entro il 31 dicembre 2021, è possibile applicare lo sconto in fattura per i costi sostenuti entro l’anno in omaggio al criterio di cassa (cioè conta la data in cui si esegue il bonifico non quella di addebito) senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Ma cosa accade adesso con l’introduzione della nuova asseverazione di congruità necessaria per utilizzare le opzioni sconto e cessione?

Il tecnico si troverà dinanzi ad una situazione complessa perché a lavori non conclusi non potrà asseverare la congruità della spesa.

Il rischio quindi è legato all’impossibilità di ottenere lo sconto in fattura del 90% per opere non asseverabili, in quanto non eseguite/ultimate, entro fine anno.

Altro dubbio riguarda le spese già sostenute e non cedute prima del 12 novembre 2021.

L’asseverazione tecnica e il visto di conformità estesi dal Decreto anti-frodi riguardano anche situazioni pregresse e i lavori in corso per i quali non è ancora stata esercitata un’opzione.

Il Decreto anti-frodi ha effetto retroattivo, pertanto l’obbligo dei nuovi adempimenti interessa anche i lavori già avviati e in corso di esecuzione e ultimazione.

Ciò significa che i lavori già iniziati per i quali al momento della stipula dei contratti non erano stati considerati asseverazione e visto, dovranno essere oggetto di revisione.

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