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Al via la banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi

Il Ministero del turismo, con decreto 29 settembre 2021, n. 161, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021, in vigore dal 1° dicembre 2021, il regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all’articolo 13-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58).

Tale decreto stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Nella banca dati, realizzata e gestita attraverso apposita piattaforma informatica, vengono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:

a) tipologia di alloggio;

b) ubicazione;

c) capacità ricettiva;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione.

Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.

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