Contatti Iscriviti alla Newsletter
Chiudi
Studio Coppola & Partners
Studio Coppola & Partners

Accordo di “work for equity” con una start up innovativa

La partecipazione ricevuta è irrilevante ai fini fiscali.

L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 776 del 10 novembre 2021, chiarisce che l’agevolazione riguardi i soli apporti di opere e servizi, compresi quelli professionali, quali servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.

Tra gli interventi previsti a favore delle start up innovative e degli incubatori certificati, il Dl n. 179 del 2012 prevede all’articolo 27 agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate (“work for equity”).

In particolare, si dispone che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, o di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, inclusi quelli professionali non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto che effettua l’apporto.

Si dispone, altresì, che le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari siano assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

Le misure previste favoriscono l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati.

In sostanza, secondo la circolare n. 16/E/2014, il soggetto che apporta opere e servizi, inclusi quelli professionali ricevendo in cambio partecipazioni in start up innovative, sospende la tassazione di tale reddito fino al momento in cui effettuerà atti dispositivi della partecipazione.

L’Agenzia delle entrate evidenzia che la disposizione non prevede limitazioni alla cessione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell’apporto di opere e servizi o dei relativi crediti. Pertanto, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione debba riguardare i soli apporti di opere e servizi, inclusi quelli professionali, giacché servizi di consulenza altamente qualificati per la start up innovativa, e non di apporti generici.

Dunque, la Srl istante (“start up innovative”) può beneficiare dell’agevolazione, con conseguente irrilevanza, ai propri fini reddituali, del valore fiscale della partecipazione ricevuta.

(Agenzia delle entrate: Risposta n. 776 del 10 novembre 2021)

< Torna alla homepage