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Abusi edilizi e permessi falsificati, a pagare è il committente dei lavori

CdS: il cliente frodato, costretto a richiedere il permesso di costruire in sanatoria, non è esonerato dal pagamento delle sanzioni

10/11/2021 – Se il tecnico falsifica i permessi per la realizzazione di un intervento edilizio, frodando il committente, il Comune non deve tenerne conto e può pretendere il pagamento delle sanzioni per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria. È la conclusione cui è arrivato il Consiglio di Stato con la sentenza 7418/2021.

Abusi edilizi e permessi falsificati, il caso

I giudici hanno esaminato il caso di un committente che ha affidato ad un tecnico l’incarico di seguire le pratiche edilizie relative ad un intervento di ristrutturazione.

Dopo l’ultimazione dei lavori, il committente si è accorto che il tecnico ha falsificato una serie di permessi, tra cui anche quelli relativi al suo intervento.

Dal momento che la ristrutturazione risultava eseguita senza permessi, il committente ha chiesto e ottenuto i permessi in sanatoria dopo aver pagato l’oblazione e le sanzioni previste.

Il committente ha poi chiesto la restituzione di tali somme dal momento che si era trovato in una simile situazione a sua insaputa, senza alcuna responsabilità.

Di fronte al diniego del Comune, il Tar ha dato ragione al committente in considerazione del fatto che è stato vittima di una truffa.

Il Consiglio di Stato, adito dal Comune, ha però ribaltato la situazione.


Abusi edilizi e permessi falsi, il committente deve pagare la sanzione

I giudici del Consiglio di Stato hanno dato ragione al Comune spiegando che, in base all’articolo 36 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia.

L’obiettivo, sostiene il CdS, è punire l’abuso e non esiste alcun margine di valutazione sulle cause che hanno determinato la sua realizzazione.

I giudici hanno ricordato che il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di ripristino o pecuniaria sostitutiva non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia.

La condotta fraudolenta di un terzo, conclude il CdS, non si può ripercuotere nella relazione tra il committente e l’Amministrazione, che resta estranea alle vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra committente e tecnico.

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